Un’interessante sentenza del tribunale di Sondrio sancisce un importante principio sulla tenuta dei registri dei Tsn, con particolare riferimento allo scarico delle munizioni acquistate dai soci
Il Tribunale di Sondrio, con sentenza n. 362/2020 (depositata il 10 novembre 2020) ha assolto il presidente di un Tsn dall’accusa di violazione dell’articolo 31, comma 3, lettera c) della legge 110/75 “perché nella sua qualità di presidente del Tiro a segno nazionale non teneva costantemente aggiornati i registri di carico e scarico per le munizioni, con l’indicazione dei nominativi degli utilizzatori”. In particolare si contestava al presidente di non aver annotato sul registro i consumi di munizioni relativi ad alcune giornate di apertura al pubblico del poligono, immediatamente precedenti alla data dell’avvenuto controllo da parte dell’autorità di Ps. Ovviamente di tali cessioni era presente traccia su altri documenti contabili del Tsn.
Il tribunale ha constatato nella propria sentenza (di assoluzione, appunto) che “Si osserva come, secondo considerazioni formulate dalla difesa dell’imputato ed alle quali questo giudice ritiene di aderire, dal tenore letterale della norma di cui all’art. 31 L. 110/75 (che impone ai presidenti delle sezioni di Tiro a segno di tenere “costantemente” aggiornato il registro di carico e scarico delle munizioni), non può evincersi l’imposizione di un obbligo di aggiornamento quotidiano. La prescrizione, lungi dall’indicare un adempimento con cadenza rigida e puramente formale, impone invece una annotazione periodica e costante, sì, ma tale da consentire un monitoraggio effettivo e sostanziale dell’utilizzo delle munizioni, in relazione al numero e ai soggetti interessati, e parimenti compatibile con i mezzi e le dimensioni del Tiro a segno in questione. A riprova di tale assunto depone altresì l’interpretazione logica della norma in questione, che tenga conto della volontà del legislatore anche attraverso i lavori preparatori inerenti alla formulazione dell’articolo 31 L.110/75. Nel corso di essi, la II Commissione parlamentare optò per la soppressione, alla norma citata, dell’obbligo di rendicontazione mediante l’indicazione, oltre che delle munizioni e dei nominativi, anche “della data in cui le munizioni stesse sono state impiegate”, con un evidente favore per un aggiornamento non necessariamente quotidiano di tali registri. Ne consegue, venendo altresì a una interpretazione teleologica, che non può dirsi violata la norma citata ove la cadenza di iscrizione sul registro di carico e scarico, seppure non quotidiana, consenta comunque un controllo effettivo e costante sull’utilizzo delle munizioni e sia idonea a soddisfare la ratio di tutela della sicurezza pubblica del controllo dell’attività sia del Tiro a segno sia dei suoi tesserati. Nel caso di specie, come emerso, il registro ufficiale di carico e scarico delle munizioni non risultava aggiornato in relazione al periodo dall’11 al 25 gennaio 2018. Tenuto conto dei giorni di apertura, riferiti dai testimoni in sede dibattimentale, risulta quindi che lo stesso non era compilato in relazione a, soltanto, quattro pomeriggi, del lunedì e giovedì: trattasi dei pomeriggi dell’11, 15, 18 e 22 gennaio. Vieppiù l’onere di costante monitoraggio circa l’utilizzo delle munizioni e i nominativi dei soggetti interessati è stato comunque esaudito, anche in relazione a questi quattro pomeriggi, mediante la compilazione del formulario provvisorio di cassa, circostanza non messa in alcun modo in discussione e riscontrata secondo quanto precedentemente illustrato. Ne consegue che in nessun modo è stato messo in pericolo il bene giuridico tutelato dalla norma, e riguardante la sicurezza pubblica”.
Si ringrazia l’avvocato Antonio Sala Della Cuna.