È vero che i caricatori per le armi lunghe sportive possono avere capacità solo fino a 29 colpi? Leggendo con attenzione la normativa si scopre che…
La normativa sui caricatori per le armi civili è stata oggetto di ben quattro interventi normativi tra il 2010 e il 2018. Del tutto inutili per quanto riguarda la sicurezza pubblica dei cittadini, molto utili invece per confondere le idee a collezionisti, tiratori ma anche armerie e operatori delle forze dell’ordine. Tanto è vero che oggi sono più quelli che non ci capiscono più niente che quelli che riescono a districarsi tra capacità massime ammesse per armi comuni, deroghe per armi sportive, obblighi o esoneri dall’obbligo di denuncia e così via. Quindi appare opportuno tornare periodicamente a occuparsi della questione, o meglio, delle molte sfaccettature della questione caricatori. In questa circostanza vogliamo, in particolare, sviscerare come si deve (si spera…) uno specifico aspetto, che è quello del “fantomatico” limite massimo di 29 colpi per le armi lunghe sportive. Da dove viene questo “magico numero”? A quali armi si applica, eventualmente? È tuttora vigente o è stato superato dalle varie modifiche legislative che si sono succedute?
Innanzi tutto conviene specificare, per prima cosa, che la questione della capacità dei caricatori di 29 colpi riguarda solo ed esclusivamente le armi lunghe sportive. Per tutte le armi che non sono state classificate sportive, quindi le armi comuni da sparo o le armi da caccia, il limite massimo di colpi dei caricatori legalmente detenibili è di 10 per le armi lunghe e 20 per le armi corte.
Da dove viene fuori questa faccenda dei 29 colpi? Dal fatto che il decreto legislativo 204 del 2010 ha eliminato dal novero delle parti d’arma in senso giuridico i caricatori per le armi comuni da sparo, eliminando conseguentemente l’obbligo di denuncia per le medesime. Nello stesso anno in cui è entrato in vigore il decreto legislativo in questione (2011), è anche stato abolito il catalogo nazionale delle armi ed è stata abolita la commissione consultiva centrale per il controllo delle armi, che aveva il compito di autorizzare ogni singola richiesta di iscrizione nel catalogo nazionale per ogni nuovo modello di arma. Il compito è stato conseguentemente affidato, nel 2012, al banco nazionale di prova (legge 135/12) che si è posto il problema di quale dovesse essere il limite massimo di colpi per le armi da fuoco per le quali si richiedeva la classificazione quali armi comuni da sparo (cioè non da guerra). Per le armi corte e per le armi lunghe camerate in calibri non militari fu deciso di non porre alcun limite alla capacità dei caricatori, mentre per le armi lunghe camerate in calibri militari, l’articolo 2 della legge 110/75 specifica che “sono altresì armi comuni da sparo i fucili e le carabine che, pur potendosi prestare all’utilizzazione del munizionamento da guerra, presentino specifiche caratteristiche per l’effettivo impiego per uso di caccia o sportivo, abbiano limitato volume di fuoco e siano destinate a utilizzare munizioni di tipo diverso da quelle militari”. Trovandosi a dover decidere cosa dovesse intendersi per “limitato volume di fuoco”, il Banco di prova stabilì che questo limite fosse un colpo in meno rispetto alla capacità dei caricatori normalmente utilizzati dalle più diffuse armi militari, come Ar15, Ar 70/90, Ak 47 eccetera, cioè 30. Quindi, 30 meno 1, uguale 29.
La svolta è avvenuta con lo stesso provvedimento legislativo che ha introdotto un preciso limite per le armi comuni da sparo (5 colpi per le armi lunghe, 15 per le corte, portati poi rispettivamente a 10 e 20 nel 2018), cioè il decreto legislativo 121 del 2013, il quale ha stabilito che “Per le armi per uso sportivo sono ammessi caricatori o serbatoi, fissi o amovibili, contenenti un numero di colpi maggiore rispetto a quanto previsto dall’art. 2, comma 3, della legge 18 aprile 1975, n. 110, se previsto dalla disciplina sportiva prescritta dalle federazioni sportive interessate affiliate o associate al Coni”.
Questo che cosa vuol dire? Semplicemente che il decreto legislativo 121 ha introdotto una specifica eccezione al principio del “limitato volume di fuoco” per le armi lunghe in calibri militari e, più in generale, per tutte le armi che siano state classificate sportive, rispetto ai limiti imposti dalla legge per le armi comuni da sparo o da caccia. Qual è, quindi, questo limite? Quello previsto dai regolamenti sportivi delle discipline delle federazioni del Coni che hanno fornito il parere (obbligatorio) favorevole alla classificazione sportiva, quindi Fitds, Uits eccetera. Il quale può senz’altro essere di 29 colpi, o anche meno, ma può anche essere superiore ai 29 colpi o non esistere affatto. A titolo di esempio, il regolamento sportivo per il Tiro dinamico Rifle Fitds prevede un limite alla capacità del caricatore (di 10 colpi più 1 in canna) solo per la division Manual action standard, mentre per le division Semi auto Open, Semi auto standard e Manual action Open non è previsto alcun limite. Ne consegue che chi possegga un’arma sportiva che è stata dichiarata utilizzabile nella relativa disciplina Fitds potrà teoricamente acquistare, detenere (denunciandoli) e utilizzare caricatori di qualsiasi capacità, anche per assurdo di mille colpi.
Questo è quanto si può ricavare dalla lettura della normativa attualmente vigente. Come al solito, tuttavia, la lettera della legge è una cosa e la sua applicazione è un’altra. In particolare, anche in tempi molto recenti, la corte di Cassazione si è dimostrata abbastanza draconiana su come considerare (parte di arma da guerra…) un caricatore tipo Ar15 o Ak che avesse la medesima capacità di fuoco dell’arma militare originale (cioè 30 colpi o più). Anche questo è un elemento che deve essere necessariamente tenuto in considerazione. E, di conseguenza, anche se (lo ribadiamo) non esiste un obbligo di legge a limitare i caricatori delle armi lunghe sportive tipo Ar o Ak a 29 colpi, riteniamo che sia una procedura di prudenza farlo.