Con una incredibile sentenza il Tar della Liguria dimostra di vivere in un altro pianeta rispetto alla realtà. Cosa è successo?
Ha dell’incredibile la sentenza emessa dal Tar della Liguria (e resa nota da un comunicato dell’Ansa) nei confronti di un professionista, titolare di studi medici nel Savonese, con la quale è stato confermato il diniego da parte della prefettura di concedere il porto di pistola per difesa personale. Il professionista aveva motivato la richiesta facendo notare di trovarsi a trasportare, anche in orari notturni, ingenti somme di denaro, ricettari e medicinali (in particolar modo anestetici) in luoghi isolati, scarsamente frequentati e poco illuminati, paventando il rischio di rapina. La prefettura ha giudicato insufficienti queste motivazioni e il Tar ha confermato il diniego, eccependo che “il ricorrente si trova nelle stesse condizioni di altri professionisti che svolgono attività analoga e che i reati contro il patrimonio consumati in val Bormida nel 2013 hanno subìto un deciso decremento". Inoltre, ha proseguito il Tar "non risulta che il ricorrente abbia mai subito minacce, aggressioni o reati contro il patrimonio", ma soprattutto (ed è la cosa più pazzesca) "potrebbe agevolmente evitare la detenzione e il trasporto di elevate somme di denaro contante utilizzando i servizi offerti dal sistema bancario".
La sentenza è quantomeno scandalosa e per due motivi: il primo, è che appare quantomeno singolare che si ritenga necessario subire una aggressione prima di considerare giustificato il rischio, e quindi il motivo, per concedere un porto d’armi. E se l’aggressione fosse mortale? A chi lo diamo il porto d’armi, agli eredi?
Ma è la seconda motivazione a infrangere veramente il confine della realtà: evidentemente ai giudici liguri sfugge un dettaglio (non) trascurabile: quando un cliente paga un professionista, è il cliente medesimo a decidere la forma di pagamento (salvo alcune eccezioni tassativamente stabilite dalla legge per specifiche attività, come l'acquisto di immobili) e nel caso in cui decida di pagare in contanti, il professionista non può legalmente opporre alcun rifiuto. È ovvio che si possa predisporre una postazione Pos per consentire anche il pagamento mediante bancomat e carta di credito ed è altrettanto ovvio che il professionista può senz’altro accettare assegni, ma è altrettanto notorio (quasi a tutti, evidentemente) che nel momento in cui un soggetto decida di pagare in contanti, non è possibile rifiutarsi di accettarli. In altre parole, la scelta della modalità di pagamento è, appunto, una scelta, ma non può giuridicamente trasformarsi in un obbligo.