Le armi bianche in Italia devono essere denunciate, come le armi da fuoco. Ma non tutte: c'è infatti una apposita circolare che…
Uno dei temi sempre di attualità è quali armi bianche debbano essere denunciate e quali no. In altre parole: una sciabola da ufficiale, ma senza il filo, è “arma” o non lo è? Da un punto di vista giuridico, una lettura letterale dell’articolo 30 del Tulps (sono armi proprie “quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l’offesa alla persona) porta a concludere che ogni qual volta la spada, la sciabola, il pugnale o un’altra arma bianca non presenti affilatura e/o punta, la sua “destinazione naturale” non sia l’offesa alla persona, bensì uno scopo differente, che può essere per esempio di tipo cerimoniale od ornamentale. La cosa interessante, forse sfuggita ai più, è che il 2 marzo 2016 lo Stato maggiore dell’esercito, sentito il ministero dell’Interno, ha emanato una circolare nella quale fornisce un appoggio ufficiale, per così dire, a questa interpretazione logica: “Il gabinetto del ministro”, si legge, “ha chiarito che i detentori di sciabole per ufficiali e marescialli e di spadini da cadetto, siano essi in servizio o in congedo, ovvero i loro eredi e aventi causa, non sono vincolati dai contenuti dell’arti. 6, comma 2, del d.lgs. n. 121/2013, che impone ai detentori di “armi” di produrre all’autorità di pubblica sicurezza, qualora non abbiano già provveduto nei 6 anni precedenti, la certificazione medica di cui all’art. 35, settimo comma, del regio decreto n. 773/1931 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza – Tulps), prevista per il rilascio del nulla osta all’acquisto di armi comuni da fuoco.
È stato precisato, altresì, che deve essere denunciata all’autorità di pubblica sicurezza soltanto la detenzione di sciabole e spadini ascrivibili alla categoria delle “armi bianche proprie”, in quanto muniti di punta acuminata e filo tagliente (caratteristiche costruttive che ne subordinano l’acquisizione al possesso di una licenza di porto d’armi o di un nulla osta all’acquisto rilasciati dalla medesima autorità di PS).
Il concetto, così come è esposto, si presta abbastanza logicamente a una interpretazione estensiva: tutte le volte che un’arma bianca non ha punta né filo, non è un’arma bianca. Quindi il discorso vale, per esempio, per le numerose spade o katane ornamentali ispirate al mondo fantasy o all’estremo oriente. La cosa, ripetiamo, dovrebbe essere abbastanza ovvia, ma in realtà ancora oggi sono numerosi i malcapitati che si trovano una denuncia sul groppone per la detenzione abusiva di armi… che armi non sono. Quindi, meglio mettere le cose in chiaro una volta per tutte, sperando sempre che in un lontano futuro qualcuno finalmente si accorga della follia tutta italiana di considerare “armi” strumenti da punta e da taglio che molto spesso hanno una capacità lesiva ben inferiore a certi coltelli da cucina (liberamente acquistabili anche da un bambino). Ma questo, forse, è già troppo ottimistico…
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