Il ministero della giustizia ha emanato una circolare nella quale, ribaltando la prassi precedente, esclude i giudici di pace dal novero dei magistrati autorizzati a portare l'arma senza licenza
Il dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del ministero della Giustizia (direzione generale dei magistrati) ha emanato ieri una circolare nella quale chiarisce che i magistrati onorari incaricati di svolgere il compito di giudici di pace non possono essere assimilati ai magistrati di professione e che, quindi, non rientrano tra i soggetti autorizzati a portare un'arma per difesa personale senza licenza del prefetto. La circolare, in pratica, sconfessa l'orientamento dello stesso ministero degli ultimi anni, dal quale era addirittura derivata l'emanazione di un tesserino personale di riconoscimento per i magistrati onorari che recava la dicitura "valido ai fini del porto d'armi senza licenza – Art. 7 legge 21.2.1990, n. 36". La circolare chiarisce che "si rende necessario un riesame della questione alla luce degli orientamenti espressi dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità, peraltro in coerenza con le previsioni di cui al d.lgs 116/2017 entrato in vigore il 15 agosto 2017, recante la riforma organica della magistratura onoraria, in cui è ribadita l'appartenenza meramente funzionale della magistratura onoraria all'ordine giudiziario". La circolare scende nel dettaglio citando le norme di riferimento, a partire dalla Costituzione, per concludere che "sono riscontrabili notevoli differenze tra il rapporto di servizio dei magistrati ordinari, nominati per concorso con rapporto a tempo indeterminato, rispetto alla posizione dei magistrati onorari, la cui nomina non avviene per concorso e a cui è affidato un incarico temporaneo e di durata non indeterminata, caratterizzato dall'esercizio non esclusivo delle funzioni giurisdizionali". "Deve dunque ritenersi", si legge nella conclusione, "che la richiamata disposizione di cui all'art. 7 della legge 36/1990 che costituisce norma eccezionale insuscettibile di applicazione analogica, si riferisca esclusivamente ai magistrati dell'ordine giudiziario, tra i quali non rientrano i magistrati onorari. Sulla base delle considerazioni sopra svolte e, dunque, in ragione della non equiparabilità dei magistrati onorari ai magistrati di carriera, deve altresì escludersi che i vice procuratori onorari possano essere considerati magistrati addetti al pubblico ministero ai sensi di quanto previsto dall'art. 73 del r.d. n. 635 del 6 maggio 1940". La conseguenza diretta è che "va disposto il ritiro, a cura degli uffici competenti, dei tesserini di riconoscimento mod. MGG/9 I in corso di validità e la sostituzione di essi con nuovi modelli non recanti la dicitura "valido ai fini del porto d'arma senza licenza", unici modelli che potranno essere, per il futuro, rilasciati ai magistrati onorari in servizio".
A questo punto, aggiungiamo noi, ai giudici di pace non resta che sperare che il prefetto consideri "giustificato motivo" la loro professione per la richiesta del porto di pistola per difesa personale…