Ieri, il Consiglio di Stato (terza sezione) ha emanato un’ordinanza che si schiera a favore della possibilità di ottenere autorizzazioni in materia di armi a chi abbia precedenti penali remoti e abbia avuto la riabilitazione
Ieri, il Consiglio di Stato (terza sezione) ha emanato un’ordinanza che si schiera a favore della possibilità di ottenere autorizzazioni in materia di armi a chi abbia precedenti penali remoti e abbia avuto la riabilitazione. Pronunciandosi su un provvedimento della questura di Perugia e del Tar dell’Umbria, infatti, il tribunale amministrativo di secondo grado ha dichiarato che “le conclusioni raggiunte dal giudice di primo grado non appaiono coerenti con l’orientamento di questa Sezione in ordine alla rilevanza della riabilitazione (e dell’estinzione del reato) al fine di escludere l’automatismo preclusivo di cui all’art. 43, primo comma, del t.u.l.p.s. (e di richiedere, invece, la valutazione discrezionale, di cui al secondo comma) in presenza di una condanna al pagamento della pena pecuniaria in luogo della reclusione (cfr. Cons. Stato, III, nn. 3719/2013, 2019/2016, 2312/2016, 4656/2016 e 4660/2016)”.
In pratica, il Consiglio di Stato ha confermato che, se un soggetto ha precedenti penali ma questi precedenti consistono in una condanna alla sola pena pecuniaria e per di più è intervenuta riabilitazione, non può essere “automatico” il diniego del porto d’armi, ma deve valutarsi concretamente la situazione individuale, dando quindi luogo a una valutazione discrezionale come per qualsiasi altro richiedente. Questo importante risultato è stato ottenuto grazie anche al patrocinio svolto dal presidente di Assoarmieri, l'avvocato Antonio Bana, schierato da sempre in prima linea su questa delicata vicenda.