Se il decreto 18 febbraio 2015, n. 7, dovesse essere convertito in legge con le modifiche approvate dalla Camera, ecco cosa cambierebbe:
Prodotti esplodenti:
Le imprese che si occupano della distribuzione e vendita di armi, munizioni e sostanze esplodenti potranno utilizzare, per la trasmissione delle informazioni al ministero dell’Interno, il sistema informatizzato Gea, di cui si attende l’entrata in funzione. Nel decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 8, l’utilizzo del sistema Gea era previsto come obbligatorio, l’attuale formulazione del decreto lo renderebbe invece facoltativo.
Si prevede, per ogni azienda produttrice o distributrice di prodotti esplodenti, un sistema di raccolta dei dati (cioè, in pratica, della filiera di distribuzione fino all’utente finale) “che comprende la loro identificazione univoca lungo tutta la catena della fornitura e durante l’intero ciclo di vita dell’esplosivo”. Si prevede che le aziende possano anche consorziarsi, per “condividere un sistema di raccolta automatizzato dei dati relativi alle operazioni di carico e scarico degli esplosivi, che consenta la loro pronta tracciabilità”.
Le aziende saranno obbligate a provvedere a una verifica periodita del sistema di raccolta dei dati, per assicurarne l’efficacia.
Caricatori:
I caricatori di capacità superiore a 5 colpi per le armi lunghe e a 15 colpi per le armi corte dovranno essere inseriti nella denuncia di detenzione armi ex art. 38 Tulps. In compenso, le aziende produttrici in possesso di licenza di fabbricazione armi comuni (art. 31 Tulps) potranno continuare a produrli senza necessità delle autorizzazioni e degli adempimenti previsti per le parti di arma in senso stretto.
La detenzione dei suddetti caricatori senza denuncia, integrerà il reato previsto dall’articolo 697 del codice penale (detenzione abusiva di armi).
Se il decreto sarà convertito il legge con l’attuale formulazione, l’obbligo di inserimento dei caricatori in denuncia scatterà dal prossimo 4 novembre 2015 (cioè lo stesso giorno in cui è prevista la riduzione della capacità dei caricatori per le armi giacenti nelle armerie e per le armi in possesso dei privati, in caso di cessione).
Carabine semiautomatiche di aspetto militare e 6 mm Flobert:
Saranno escluse dal novero delle armi da caccia. Se le armi resteranno nella disponibilità del proprietario, potranno continuare a essere detenute come se fossero armi da caccia (quindi senza limitazioni nel numero), ma se tali armi dovessero essere vendute, saranno considerate armi comuni da sparo (quindi detenibili al massimo nel numero di 3, salva eventuale licenza di collezione), oppure sportive (se qualificate tali).
La senatrice Anna Cinzia Bonfrisco ha, tuttavia, annunciato battaglia nella commissione bilancio del Senato, per tentare di scongiurare la conversione in legge del decreto con l'attuale formulazione, almeno per quanto riguarda caricatori e carabine di aspetto militare.
In allegato, trovate la bozza del ddl di conversione del decreto, nella parte che riguarda armi, munizioni e prodotti esplodenti.