Conversione del decreto, a che punto siamo

Oggi alle 12 è scaduto il termine per la presentazione degli emendamenti in Senato per la conversione in legge del decreto n. 79 del 20 giugno 2012 che, come è noto, assegna al Banco di prova di Gardone il controllo di conformità sulle armi comuni da sparo di nuova produzione o importazione ma, soprattutto, obbligherebbe a considerare sportive tutte le armi somiglianti ad armi militari a raffica

Oggi alle 12 è scaduto il termine per la presentazione degli emendamenti in Senato per la conversione in legge del decreto n. 79 del 20 giugno 2012 che, come è noto, assegna al Banco di prova di Gardone il controllo di conformità sulle armi comuni da sparo di nuova produzione o importazione ma, soprattutto, obbligherebbe a considerare sportive tutte le armi somiglianti ad armi militari a raffica. A quanto sembra, l'orientamento della Lega Nord non sarebbe quello di proporre emendamenti, quanto piuttosto di provocare la decadenza del decreto in toto, in quanto illegittimamente vorrebbe riproporre una brutta copia del catalogo nazionale che il legislatore ha già inteso abolire. Parlando di emendamenti invece, mentre non è ancora possibile conoscere che piega abbiano preso le volontà censorie della senatrice Adamo (Pd), eccovi in anteprima un emendamento correttivo che è stato proposto dall'area pdl, con lo scopo quantomeno di restringere alle sole armi demilitarizzate la qualifica sportiva obbligatoria:

 

EMENDAMENTO AS 3365

 

Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, recante misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell’Amministrazione dell’interno, nonché  in materia di fondo nazionale per il servizio civile.

 

All’ART. 1 (Disposizioni in materia di armi) del Capo I – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 

sostituire il seguente periodo:

 

– omissis – “«Art. 2 – 1. Ai sensi e per gli effetti della presente legge, sono armi sportive le armi comuni da sparo somiglianti ad un’arma da fuoco automatica, ovvero le armi demilitarizzate.” – omissis –

 

con il seguente periodo:

 

 – omissis – “«Art. 2 – 1. Ai sensi e per gli effetti della presente legge, sono armi sportive le armi da fuoco automatiche demilitarizzate.” – omissis –

 

NOTA

 

La normativa comunitaria recepita dallo stato e la normativa nazionale in materia di armi da fuoco prevede due tipologie di armi:

•          le armi da guerra automatiche che hanno la possibilità di sparare a raffica e/o di calibro superiore ai 12,7 mm destinate all’armamento delle forze armate;

•          le armi diverse dal precedente punto utilizzabili per attività sportive, venatorie e difensive, destinate al mercato civile.

Il concetto di arma “demilitarizzata”, richiamato nella parte del provvedimento oggetto dell’emendamento, deriva dalla prassi consolidata di modificare i meccanismi di sparo delle armi da fuoco da guerra per renderli definitivamente inidonei a sparare a raffica. Questo concetto si basa, quindi, su criteri rigorosamente oggettivi, verificabili dagli organismi di controllo come il Banco Nazionale di prova, che consentono, attraverso la demilitarizzazione, di collocare queste armi sul mercato destinato ai civili.

Il concetto di “armi comuni da sparo somiglianti ad un’arma da fuoco automatica”, richiamato nel testo originario del  decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, è invece totalmente privo di elementi di valutazione oggettivi in quanto basato elusivamente sulle caratteristiche esteriori dell’arma quindi in contrasto con i più elementari principi del diritto.