Con sentenza n. 10620 del 9 giugno 2026, la sezione prima ter del Tar del Lazio ha respinto il ricorso di un cittadino che si è visto revocare il porto di fucile per uso caccia, in seguito a una vicenda di conflittualità con il vicino nel corso della quale aveva espresso minacce nei confronti del cane di quest’ultimo. Il cane poi era successivamente morto e per questo fatto il ricorrente era stato indagato per il reato previsto dall’articolo 544 bis del codice penale (uccisione di animali). Peraltro, per il reato in questione era stato successivamente assolto per non aver commesso il fatto. In particolare, il ricorrente tramite il proprio avvocato lamentava che la questura, nel provvedimento di revoca, avesse pedissequamente riportato le stesse motivazioni addotte nel preavviso di revoca, senza tenere in alcun conto, apparentemente, le controdeduzioni nel frattempo addotte dal titolare. I giudici tuttavia hanno respinto il ricorso, argomentando che “la conflittualità tra il ricorrente ed i vicini trova adeguato riscontro negli atti (cfr Verbale dei Carabinieri di Veroli del 20 novembre 2022 ed allegate denunce nonchè comunicazione degli stessi Carabinieri n. 102/31 – 2022) e, peraltro, non risulta adeguatamente messa in discussione dal ricorrente con la produzione di documentazione (controquerela) che ne potesse mettere in dubbio la sussistenza. Ne consegue che la prognosi di pericolosità formulata dall’Amministrazione risulta fondata su una rappresentazione completa della vicenda fattuale, come descritta dai Carabinieri in relazione alle denunce da questi ricevute dai vicini del ricorrente in esito alla uccisione del proprio cane, e su di un adeguato supporto istruttorio idoneo a rendere la misura adottata ragionevole e proporzionata. In effetti non solo dalla conflittualità nei rapporti di vicinato sono scaturite denunce per il reato di cui all’art. 544 bis c.p. con conseguente instaurazione di un procedimento penale (conclusosi con l’assoluzione del ricorrente per non aver commesso il fatto), ma tale conflittualità sarebbe emersa dalla denuncia da parte dei vicini di accessi del ricorrente e di sua moglie, prima del rinvenimento del cane esanime, presso la loro abitazione in occasione dei quali gli stessi si sarebbero lamentati della presenza del cane nella propria proprietà sino a minacciarne l’uccisione. In ragione di ciò, su proposta dei Carabinieri riceventi le denunce, la Questura ha, quindi, ragionevolmente ritenuto che tale conclamata conflittualità fosse ostativa alla detenzione di armi. Si tratta, a giudizio del Collegio, infatti, di una circostanza idonea a supportare, secondo i canoni della logicità e della ragionevolezza, la valutazione prognostica di inaffidabilità posta a base del contestato provvedimento di revoca del porto d’ armi, oggetto di causa. Ciò a prescindere dagli esiti del procedimento penale che ne è scaturito, peraltro conclusosi con l’assoluzione del ricorrente successivamente al provvedimento di revoca e con sentenza nella quale vi è conferma della detta grave conflittualità (in sentenza viene confermato, infatti, che il -OMISSIS- “aveva spesso lamentato i danni derivati alla sua proprietà dal cane del vicino”), poiché, come sopra evidenziato, la valutazione prognostica circa la possibilità che l’utilizzo delle armi possa esporre a pericolo l’incolumità, pubblica e privata, nonché la sicurezza, tenuto conto della ratio legis alla stessa sottesa – consistente nell’esigenza di prevenire anche soltanto il rischio di un abuso delle armi in parola – prescinde dall’accertamento di responsabilità penali ovvero dalla sussistenza, in capo al destinatario del provvedimento amministrativo, di gravi indizi di colpevolezza in relazione a fatti di reato, presupponendo esclusivamente la sussistenza di atipiche circostanze di fatto, oggettive e soggettive, ragionevolmente e logicamente sintomatiche della mancata affidabilità del ricorrente, tra cui l’accertata situazione di conflittualità. Valga ribadire che ai sensi dell’art. 11 del T.U.L.P.S. ultimo comma, “Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione” e che il successivo art. 39 (ai sensi del quale “Il prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, denunciate ai termini dell’articolo precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne”) attribuisce all’Autorità di pubblica sicurezza un potere ampiamente discrezionale volto a tutelare la sicurezza e l’ordine pubblico, attraverso l’adozione di misure di natura tipicamente preventiva e non sanzionatoria, potendosi basare anche su fatti non penalmente rilevanti, purché significativi in ordine alla personalità del soggetto (Cons. Stato, sez. III, 21 ottobre 2019, n. 7134; T.A.R. Lazio, Roma, sez. I ter, 20 aprile 2020, n. 4156). In relazione specificatamente alla licenza di portare armi, l’art. 43 dello stesso T.U.L.P.S., ultimo comma, ribadisce che “La licenza può essere ricusata ai soggetti di cui al primo comma qualora sia intervenuta la riabilitazione, ai condannati per delitto diverso da quelli sopra menzionati e a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi”. Orbene con riguardo al potere, ampiamente discrezionale, di revoca del porto d’armi in ragione della non l’affidabilità relativa al legittimo uso delle armi, va rilevato che l’esercizio dello stesso non presuppone necessariamente l’accertamento giudiziario di responsabilità, bensì si fonda su un giudizio prognostico di pericolosità sociale. Deve, invero, condividersi, l’orientamento secondo cui “il pericolo di abuso delle armi è valutato secondo un ragionamento induttivo, di tipo probabilistico, che non richiede di attingere un livello di certezza oltre ogni ragionevole dubbio, tipico dell’accertamento finalizzato ad affermare la responsabilità penale, ma implica una prognosi assistita da un attendibile grado di verosimiglianza, sì da far ritenere ‘più probabile che non’ il pericolo di abuso delle armi. …. La valutazione dell’Autorità di pubblica sicurezza è caratterizzata da ampia discrezionalità, perseguendo lo scopo di prevenire, per quanto possibile, i delitti (ma anche i sinistri involontari), che potrebbero avere occasione per il fatto che vi sia la disponibilità di armi da parte di soggetti non pienamente affidabili; tanto che il giudizio di ‘non affidabilità’ è per certi versi più stringente rispetto a quello di ‘pericolosità sociale’, giustificando per esempio il diniego anche in situazioni che non hanno dato luogo a condanne penali o misure di pubblica sicurezza, ma a situazioni genericamente non ascrivibili a ‘buona condotta’. Ed ancora questa Sezione (27 aprile 2022, n. 3331) ha precisato come la ‘capacità di abuso’ delle armi delinea una formula ampia, suscettibile di abbracciare tutte le situazioni che secondo il prudente apprezzamento dell’Amministrazione sono sintomatiche della inaffidabilità dell’interessato, alla luce di considerazioni inerenti alla sua persona e/o al contesto familiare e sociale in cui è stabilmente inserito” (Consiglio di Stato, sez. III, 28 dicembre 2022, n. 11470). La giurisprudenza amministrativa ha, in effetti, già avuto modo di chiarire che, in relazione ad una situazione di vicinato caratterizzata da tensioni e litigi, è ragionevole, e comunque insindacabile nella sede della giurisdizione di legittimità, la scelta dell’Amministrazione di prevenire che la situazione possa degenerare, vietando la detenzione di armi e munizioni nei confronti di chi risulta comunque coinvolto in tali tensioni personali (Cons. Stato, Sez. III, 18 marzo 2019, n. 1790) ovvero revocando il porto d’armi già concesso. A ciò si aggiunga che il titolare del porto d’armi, oltre a dover essere persona assolutamente esente da emende o da indizi negativi, deve anche assicurare non solo la sua sicura e personale affidabilità circa il buon uso, ma anche che non vi sia il pericolo che abusi possano derivare da parte dei soggetti con cui ha relazioni familiari o personali (Cons. Stato, Sez. III, 18 agosto 2022, n. 7273)”.
Minaccia il cane del vicino: revocato il porto d’armi
Il Tar del Lazio si è pronunciato sul ricorso di un cittadino che si è visto revocare il porto d'armi da caccia per minacce proferite all'indirizzo... del cane del vicino!




