La cassazione: la regione risponde dei danni della fauna
Importante sentenza della corte di Cassazione, la quale ha affermato che “sebbene la fauna selvatica rientri nel patrimonio indisponibile dello Stato, la legge 11 febbraio 1992, n. 157 attribuisce alle regioni a statuto ordinario l’emanazione di norme relative alla gestione e alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica e affida alle medesime i poteri di gestione, tutela e controllo, riservando invece alle province le funzioni amministrative in materia di ca…
Importante sentenza della corte di Cassazione, la quale ha affermato che
“sebbene la fauna selvatica rientri nel patrimonio indisponibile dello Stato,
la legge 11 febbraio 1992, n. 157 attribuisce alle regioni a statuto ordinario
l’emanazione di norme relative alla gestione e alla tutela di tutte le specie
della fauna selvatica e affida alle medesime i poteri di gestione, tutela e
controllo, riservando invece alle province le funzioni amministrative in
materia di caccia e di protezione della fauna a esse delegate ai sensi della
legge 142 del 1990”. Ancora, “la regione, in quanto obbligata ad adottare tutte
le misure idonee a evitare che la fauna selvatica arrechi danni a terzi, è
responsabile ex art. 2043 c.c. dei danni provocati da animali selvatici a
persone o cose, il cui risarcimento non sia previsto da specifiche norme”.