“Caccia, ambiente e futuro”: perché la riforma della legge 157 può essere una svolta “sostenibile”? Questo si chiede l’avvocato Antonio Bana, past president e consulente giuridico Assoarmieri, in una nota che ci ha inviato a commento del testo del ddl di riforma della legge quadro sulla caccia, che ieri è stato approvato dal Senato e che ora passerà all’esame della Camera.
“Dal nuovo ruolo della fauna selvatica alla lotta al bracconaggio: il cantiere di riforma sulla caccia ridisegna i rapporti tra tutela della natura, tradizioni rurali e diritto europeo.
In Italia la caccia torna al centro del dibattito pubblico. Non solo per le campagne contrapposte tra favorevoli e contrari, ma perché il Parlamento sta riscrivendo – in profondità – la legge quadro del settore, la 157 del 1992, alla luce della riforma dell’articolo 9 della Costituzione, delle nuove norme europee e di una realtà sul territorio radicalmente cambiata: aumento della fauna selvatica, danni crescenti all’agricoltura, impatti sulla sicurezza stradale e aeroportuale, procedimenti di infrazione aperti a Bruxelles.
Il testo di lavoro approvato in Senato mostra una direzione chiara: non più solo “protezione” della fauna, ma “gestione e protezione”, riconoscendo il ruolo dell’attività venatoria in un quadro di sostenibilità ambientale, di legalità e di compatibilità con gli standard europei sulla biodiversità.
Da protezione a gestione: la fauna come patrimonio da governare
Il primo segnale arriva già dal nuovo titolo della legge 157, che diventa “Norme per la gestione e la protezione della fauna selvatica omeoterma nonché per il prelievo venatorio”. Non si tratta di una sfumatura lessicale. Il legislatore prende atto che la sola protezione passiva non basta più: la fauna selvatica, confermata come patrimonio indisponibile dello Stato, richiede oggi strumenti di gestione attiva, per conciliare tutela della natura, attività agricole, sicurezza e fruizione del territorio.
I contenuti del provvedimento vanno in questa direzione: piani faunistici-venatori aggiornati e pienamente in capo alle Regioni; piani straordinari di controllo delle specie in sovrannumero; responsabilità dei gestori aeroportuali nel contenimento della fauna che interferisce con la sicurezza aerea; adeguamento alla nuova disciplina europea, che ha appena declassato lo status di protezione del lupo, consentendo agli Stati membri margini più ampi di gestione controllata.
Tradizione venatoria e tutela della biodiversità: un binomio possibile
Una delle novità più discusse è l’inserimento, nell’articolo 1 della legge, del riferimento alle “tradizioni” tra i valori che Stato e Regioni devono considerare nel tutelare le popolazioni di uccelli selvatici. La riforma riconosce espressamente l’attività venatoria come espressione di una tradizione nazionale, richiamando anche la Convenzione UNESCO sul patrimonio culturale immateriale.
Ma non si tratta di un “lasciapassare” per tornare al passato. La norma afferma, per la prima volta, che l’esercizio della caccia, nei limiti fissati dalla legge, “concorre alla tutela della biodiversità e dell’ecosistema”. Il messaggio politico è forte: la caccia è sostenibile solo quando è regolata, selettiva, inserita in piani di gestione fondati su dati scientifici, e quando contribuisce a mantenere le popolazioni faunistiche in uno stato di conservazione soddisfacente. È il linguaggio stesso delle direttive europee “Uccelli” e “Habitat”, che chiedono non estinzioni, ma equilibri.
Cacciatori come presidio del territorio e alleati nella gestione dei conflitti
In molte aree rurali e montane, i cacciatori sono spesso chiamati presidiare stabilmente il territorio. La riforma sembra voler valorizzare questo ruolo, a condizione che sia incanalato dentro un quadro di responsabilità e legalità. La nuova disciplina sugli appostamenti fissi, sui richiami vivi, sugli impianti di cattura e di inanellamento rafforza la tracciabilità, i controlli dell’ISPRA, la definizione regionale di requisiti strutturali e igienico-sanitari, il divieto di commercio illecito di uccelli di cattura.
Al tempo stesso, i piani di controllo numerico delle specie problematiche – dal cinghiale ai grandi carnivori, dove consentito – prevedono il coinvolgimento di personale formato e abilitato. Qui l’esperienza venatoria e la presenza capillare sul territorio diventano una risorsa per contenere i danni alle colture, prevenire incidenti, monitorare la fauna. In un Paese che vede spopolarsi vaste aree interne, l’attività venatoria regolata può contribuire a mantenere vivo un rapporto quotidiano tra comunità locali e ambiente.
Licenze, abilitazioni e vigilanza: più professionalità, meno improvvisazione
La riforma tocca anche il “chi” della caccia. Vengono confermate e rafforzate le regole sull’abilitazione all’esercizio venatorio: esami pubblici davanti a commissioni con competenze naturalistiche, prove su legislazione, riconoscimento delle specie, armi, tutela della natura e pronto soccorso. Per la caccia con arco o falco si supera l’anomalia di chiedere esami sul maneggio delle armi da fuoco, ma restano integri i requisiti di abilitazione e idoneità.
Sul fronte dei controlli, si amplia il novero dei soggetti preposti alla vigilanza venatoria, includendo il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell’Arma dei Carabinieri, il personale di polizia locale, le guardie dei parchi, le guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e ambientaliste, a condizione che siano in possesso di specifico attestato di idoneità. L’idea è chiara: un sistema di caccia sostenibile è un sistema vigilato, dove la presenza sul territorio è accompagnata da formazione, responsabilità e poteri effettivi di intervento.
Bracconaggio e infrazioni europee: la linea del rigore
Non è un caso che il testo intervenga duramente sul versante delle sanzioni. L’articolo 30 viene aggiornato con importi in euro e pene pecuniarie significativamente più elevate per chi caccia fuori periodo, uccide specie particolarmente protette, pratica l’uccellagione, entra con il fucile in parchi, oasi, zone di ripopolamento, usa mezzi vietati o richiami illegali. Per l’orso bruno marsicano, patrimonio simbolico dell’Appennino, le pene arrivano fino a due anni di arresto e 20.000 euro di ammenda. È introdotta anche la sospensione del tesserino venatorio per chi viene condannato per l’uso di richiami vietati.
Sul piano amministrativo, compaiono nuove sanzioni per chi ostacola o rallenta le attività di controllo previste dai piani regionali e nazionali sulla fauna selvatica. Un segnale diretto anche a Bruxelles, dove è aperta la procedura di infrazione 2023/2187 per il mancato rispetto della direttiva Uccelli e del regolamento REACH sul divieto di munizioni al piombo nelle zone umide. Dopo il decreto “Salva infrazioni”, l’articolo 20 del testo di riforma chiarisce che la cartografia delle zone umide dovrà essere aggiornata periodicamente e conforme agli obblighi europei.
Qui sta un passaggio chiave: la caccia che il legislatore intende valorizzare è quella che rispetta il diritto dell’Unione, le zone di protezione, i siti Natura 2000, il divieto di piombo nelle aree umide. Chi si colloca fuori da questo perimetro non è “cacciatore”, ma bracconiere, e viene trattato come tale.
Una sfida culturale: oltre lo scontro ideologico
La riforma della legge 157 arriva in un momento delicato. L’opinione pubblica è sempre più sensibile alla tutela degli animali e della biodiversità, mentre i territori rurali chiedono risposte concrete ai danni provocati da fauna in espansione. In mezzo, il mondo venatorio è chiamato a una sfida culturale: dimostrare, nei fatti, che una caccia sostenibile è possibile e che può essere parte di un progetto di futuro.
Il testo di lavoro che il Parlamento sta esaminando punta proprio su questo equilibrio: riconoscere la caccia come tradizione e risorsa, ma solo se inserita in un quadro rigoroso di regole, controlli, pianificazione e rispetto degli standard europei. È una linea sottile, e sarà la qualità dell’attuazione – nelle Regioni, nei piani faunistici, nella vigilanza quotidiana – a decretare se questa riforma diventerà davvero una svolta o resterà l’ennesimo terreno di scontro ideologico.
Perché la caccia del futuro, se vorrà avere un posto nel nostro ordinamento e nella nostra società, dovrà essere sempre più ciò che questo cantiere legislativo prova a disegnarla: un’attività regolata, responsabile, alleata della biodiversità e della legalità, profondamente radicata nel territorio e consapevole dei nuovi confini dettati dalla Costituzione e dall’Europa”.




