Pubblichiamo in anteprima la bozza del nuovo statuto Uits: alcune modifiche evidenziano criticità potenzialmente impattanti per tutto il Tiro a segno in Italia
Pubblichiamo in anteprima la bozza di statuto dell’Unione italiana Tiro a segno, che è stata inviata dal ministero della Difesa al Coni e al ministero dell’Economia e finanze. Rispetto allo statuto attualmente vigente, approvato con il precedente commissario straordinario, sono state rese necessarie alcune modifiche richieste direttamente dal Comitato olimpico nazionale per uniformarlo ai suoi nuovi principi informatori, ma altre modifiche sarebbero invece state proposte direttamente dall’attuale commissario straordinario, Igino Rugiero.
Tra le modifiche inserite dal Coni ve ne sono alcune relative alla procedura di elezione degli organi federali e alla relativa pubblicità obbligatoria dell’indizione delle elezioni. Altre modifiche, che non sembrano essere state suggerite o imposte dal Coni, destano tuttavia maggiori preoccupazioni o, quantomeno, perplessità.
La prima di esse è quella relativa ai requisiti per l’eleggibilità del presidente dell’Uits: scompare, rispetto ai precedenti statuti, l’obbligo di iscrizione all’Uits per almeno i due anni precedenti, risultando sufficiente essere solo regolarmente iscritti all’atto della candidatura. La ratio del provvedimento è abbastanza incomprensibile, atteso il fatto che la figura del presidente della federazione dovrebbe essere in capo a un soggetto che conosca, e non superficialmente, il mondo della federazione stessa e dei Tsn. Seguendo questa logica, l’obbligo di anzianità federale meriterebbe forse di essere allungato, anziché rimosso. L’unica spiegazione per questa soluzione è che si voglia consentire la candidatura alle prossime, si spera imminenti, elezioni a soggetti che non possano vantare al momento attuale i due anni di anzianità Uits.
Altra modifica statutaria è quella relativa alle competenze dei presidenti di comitato regionale: secondo la nuova formulazione, sarebbero a essi assegnate responsabilità sia per quanto riguarda l’attività sportiva, sia istituzionale delle sezioni Tsn nel territorio regionale di competenza. Resta però il problema che a fronte di una generica “responsabilità” dei presidenti dei comitati regionali (nei confronti del presidente nazionale), ai presidenti di Tsn continuano a restare le responsabilità civili e penali per quanto riguarda il loro operato, facendo particolare riferimento all’attività istituzionale. È chiaro che a fronte di un potere di indirizzo e controllo relativo a questo tipo di attività (per la quale, peraltro, occorrono competenze specifiche e particolari che i presidenti di comitato regionale non possono improvvisare), sarebbe logico e corretto che corrispondesse una assunzione di responsabilità anche legale, ma questo ovviamente non può essere fatto tramite uno statuto della federazione.
L’innovazione potenzialmente più dirompente è, tuttavia, quella relativa al limite di mandati (tre consecutivi) che lo statuto Uits vorrebbe imporre non solo alla carica del presidente federale (cosa peraltro già prevista ed è il motivo per il quale l’Unione è stata commissariata), bensì anche ai singoli presidenti di Tsn.
Questa previsione, che in astratto è senz’altro salutare allo scopo di introdurre forze fresche e idee nuove all’interno dei Tsn, non tiene tuttavia in conto il fatto che specialmente per le sezioni medio-piccole, cioè quelle al di fuori dei capoluoghi di provincia e delle città più grandi, non è semplicissimo trovare soggetti idonei a garantire la necessaria alternanza periodica, atteso il fatto che a fronte di una assoluta gratuità della carica (che quindi potrebbe essere interpretata come onorifica), corrispondono precisi oneri e gravose responsabilità civili e penali. Tra l’altro la necessità di ricambio riguarderebbe, a occhio e croce, circa il 90 per cento delle sezioni se non più, atteso il fatto che nelle norme transitorie è specificamente precisato che per il computo dei mandati si tiene conto anche di quelli già svolti antecedentemente all’approvazione dello statuto. Non risulta, peraltro, che questa limitazione sia attualmente prevista per le corrispondenti cariche delle associazioni sportive dilettantistiche degli altri sport del Coni.
Le modifiche di tipo più prettamente “politico” allo statuto, che abbiamo evidenziato, evidenziano criticità che richiederebbero una riflessione più accurata e un confronto con l’assemblea dei presidenti di sezione, cosa peraltro che sarebbe prevista sia dallo statuto attualmente vigente, sia dalla bozza di nuovo statuto. Appare quindi quantomeno necessario, se veramente si intende includere nello statuto anche misure di tipo “politico” e non esclusivamente organizzativo, che la valutazione e l’approvazione dello statuto (con le modifiche che si rendano opportune) sia sottoposta all’assemblea.
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