Visto che il nostro settore non è ancora abbastanza tartassato, ecco un balzello fresco fresco per tutti gli appassionati: l’agenzia per le entrate, infatti, ha specificato che tanto il certificato di idoneità al maneggio delle armi, quanto l’attestato di frequenza rilasciato dal Tsn ai soci obbligati in base alla legge 286/81 (per esempio le guardie giurate) dovranno essere soggetti a imposta di bollo, nella misura di 10,33 euro per ciascun foglio. L’Uits aveva posto il quesito nella speranza che l’attestato rilasciato annualmente ai soci obbligati (come le guardie giurate), essendo formalmente un documento diverso dal certificato di idoneità al maneggio delle armi, potesse essere esente da bollo. Ecco il testo integrale del provvedimento ministeriale: Risoluzione Ministeriale 20/10/2003 n. 196 Oggetto: Istanza d’interpello – Imposta di bollo sulla certificazione di idoneità al maneggio delle armi – Testo: Con istanza di interpello, concernente il trattamento tributario ai fini dell’imposta di bollo delle certificazioni di idoneità al maneggio delle armi, l’Unione Italiana Tiro a segno- Ente Pubblico e Federazione sportiva del CONI ha esposto il seguente QUESITO L’Ente interpellante fa presente che le sezioni del tiro a segno nazionale, dislocate sul territorio, rilasciano, a seguito del superamento di apposito corso teorico-pratico (legge 28 maggio 1981, n. 286), “certificazione di idoneità al maneggio delle armi” alle guardie giurate e agli altri soggetti che sono tenuti ad iscriversi ad una sezione di tiro a segno nazionale. Inoltre, successivamente al primo rilascio, agli stessi utenti, che abbiano superato altro corso, viene rilasciato un “attestato di frequenza”. L’interpellante in proposito chiede “se sulle sopracitate certificazioni ed attestati debba essere applicata o meno l’imposta di bollo”. SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE L’Interpellante non ha fornito alcuna soluzione interpretativa. RISPOSTA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE L’Unione Italiana Tiro a segno – Ente Pubblico Nazionale posto sotto la vigilanza del Ministero della Difesa, ai sensi del regio decreto legge 16 dicembre 1935, n. 2430, convertito in legge 4 giugno 1936, n. 1143, e successive modificazioni (articolo 1, comma 1 dello statuto dell’Unione Italiana Tiro a Segno, approvato con decreto del Ministro della Difesa del 31 maggio 2001) – rilascia certificazione di idoneità al maneggio delle armi a seguito del superamento di un corso tenuto in una delle sue sezioni dislocate sul territorio nazionale. L’obbligo d’iscrizione ad una sezione di tiro a segno nazionale e di superamento di un corso di lezioni regolamentari è stabilito all’articolo 1 della legge n. 286 del 1981 per “coloro che prestano servizio armato presso enti pubblici o privati …”. L’articolo 31 della legge 18 aprile 1975, n. 110 stabilisce che i presidenti delle sezioni di tiro a segno “… sono obbligati a tenere costantemente aggiornati …” alcuni elenchi e registri, tra i quali è compreso “un registro sulle frequenze in cui annotare giornalmente le generalità di coloro che si esercitano al tiro…”. L’articolo 4 della tariffa – parte prima – allegato A al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 dispone l’assoggettamento all’imposta di bollo degli “Atti e provvedimenti degli organi della Amministrazione dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni … nonchè quelli degli Enti Pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, rilasciati … a coloro che ne abbiano fatto richiesta”. Posto che l’Unione Italiana …., nella qualità di ente pubblico, è obbligata a tenere determinati registri e che, sulla base delle risultanze dei medesimi rilascia appostiti documenti a richiesta degli interessati, non vi è dubbio che in relazione a tale adempimento debba applicarsi il disposto del citato articolo 4. Sono, pertanto, soggetti all’imposta di bollo sia il certificato di idoneità al maneggio delle armi che l’attestazione di frequenza al corso di tiro, nella misura di Euro 10,33 per ogni foglio. La risposta di cui alla presente, viene resa dalla scrivente ai sensi dell’articolo 4, comma 1, ultimo periodo del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.
Arriva la tassa sull’idoneità al maneggio
Visto che il nostro settore non è ancora abbastanza tartassato, ecco un balzello fresco fresco per tutti gli appassionati