La legge 110/75 che per anni ha disciplinato le modalità e le quantità di armi, munizioni e polveri per ricarica detenibili ha subìto modifiche e aggiornamenti.
Per quanto riguarda il numero delle armi, si possono detenere con la sola denuncia di detenzione tre armi comuni, dodici sportive (erano sei prima del 14 settembre 2018), otto antiche e un numero illimitato di armi per la caccia e armi bianche. Quando si supera il limite delle comuni, ma anche delle sportive, si deve richiedere alla questura competente per territorio il rilascio della licenza di collezione di armi comuni. Delle armi iscritte nella licenza di collezione non possono essere detenute le munizioni. Per inserire o per depennare (causa vendita) un’arma dalla collezione, si deve presentare domanda alla questura su carta bollata, allegando un’ulteriore marca da bollo, che verrà applicata dall’ufficio sulla licenza. Nella domanda, bisogna indicare i dati dell’arma che si intende acquistare o cedere e i dati del negozio o del privato dal quale si acquista o al quale si vende. Oltre al divieto di detenere munizioni, per le armi inserite in collezione è fatto divieto di portarle al di fuori dell’abitazione nella quale si è dichiarato di custodire la collezione. E su questo aspetto nasce un equivoco: sulla licenza è riportata la frase del divieto al porto dell’arma in collezione, mentre a nostro parere nessun divieto è fatto per quanto riguarda il trasporto e, quindi, non si vede perché il titolare della licenza di collezione non possa andare al poligono, acquistare le munizioni e sparacchiare qualche colpo con la sua Luger o con la sua Mauser 96. Il limite per le armi antiche, artistiche o rare deve fare richiesta dell’ apposita licenza di collezione, nel momento in cui supera il limite di otto armi detenute.
Relativamente al numero delle cartucce, se ne possono detenere fino a 1.000 a munizione spezzata per caccia e tiro senza denuncia, purché si detengano armi. Da 1.000 a 1.500, con denuncia. Le cartucce a palla di armi per caccia si possono detenere fino a 1.500, con denuncia. Se si detengono munizioni per arma lunga per caccia, quindi, sia spezzate sia a palla, il limite massimo è 1.500.
Le cartucce per pistola o rivoltella si possono detenere fino a 200, denunciandole.
Quando si superano le quantità massime consentite (1.500 o 200), le munizioni in eccesso possono essere detenute soltanto con licenza rilasciata dalla prefettura.
Per quanto riguarda la detenzione di polvere, la circolare 559/C.16105.XV.MASS(39) del 16 aprile 1999 rileva che l’attività della ricarica “pur non essendo espressamente disciplinata, non incontra specifici divieti normativi ed essa, pertanto, non appare illecita”. Lasciando da parte la formula finale “non appare illecita”, possiamo tranquillamente affermare che è lecito ricaricare munizioni “domestiche”, fermo restando gli obblighi derivanti dall’articolo 55 del Tulps, che prevede il possesso di un titolo che abiliti all’acquisto delle polveri, e all’articolo 38 sempre del Tulps, per quanto riguarda l‘obbligo della denuncia di detenzione di materiali esplodenti. Dunque, si possono acquistare fino a 5 (cinque) chilogrammi, anche di più tipi, di polveri per ricarica, oltre a un numero illimitato di bossoli e inneschi, per i quali non occorre neppure un titolo per l‘acquisto.