Il ministero della giustizia ha escluso, concordando con il ministero degli Interni, la possibilità di riconoscere le funzioni di polizia giudiziaria alle guardie volontarie venatorie e a tutte le altre guardie volontarie. Questa impostazione è suffragata sia dalla costante giurisprudenza della Corte di cassazione, sia da quella del Consiglio di Stato. Le argomentazioni addotte poggiano sul carattere speciale della legge sulla caccia 157/92, rispetto alle disposizioni del codice di procedura penale che, all’articolo 57, individua gli agenti di polizia giudiziaria. Detta legge, all’articolo 27 primo comma lettera A, attribuisce solo a determinate categorie, tra le quali non sono comprese le guardie volontarie, la qualifica di agenti di polizia giudiziaria, mentre inserisce espressamente dette guardie nella successiva lettera B, attribuendo loro compiti di semplice vigilanza e la qualifica di guardie giurate, ai sensi del Testo unico di pubblica sicurezza. Da tali premesse consegue l’impossibilità, per l’attuale ordinamento, di riconoscere alle guardie volontarie venatorie la qualifica di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria.
Gli agenti volontari non sono agenti di polizia giudiziaria
Il ministero della giustizia ha escluso, concordando con il ministero degli Interni, la possibilità di riconoscere le funzioni di polizia giudiziaria alle guardie volontarie venatorie