La Cassazione torna a occuparsi del porto di coltello senza giustificato motivo, specificando che la fattispecie non può usufruire della scriminante del fatto di particolare tenuità
Con sentenza n. 2299 del 10 novembre 2020, la I sezione penale della corte di Cassazione è tornata a occuparsi del porto senza giustificato motivo di coltello. In particolare, il ricorrente aveva adito la corte di Cassazione contro sentenza di appello del tribunale di Treviso, che lo aveva condannato a euro 800 di ammenda per il porto abusivo di armi o di oggetti atti a offendere ex art. 4 della legge 110/75 perché “senza giustificato motivo aveva portato fuori dalla propria abitazione o delle appartenenze di essa un coltello da cucina della lunghezza complessiva di 20,5 cm (di cui 10,5 cm di lama), strumento da punta e da taglio, atto a offendere e custodito nell’aletta parasole del lato conducente dell’autovettura dallo stesso guidata”.
Il ricorrente denunciava erronea applicazione della legge penale, con riferimento all’art. 131 bis del codice penale, “perché il Tribunale avrebbe omesso di considerare che la scarsa rilevanza offensiva della condotta, la non abitualità del comportamento posto in essere e la non particolare intensità del dolo erano elementi idonei ad applicare l’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto. Il giudice di merito, invece, si sarebbe limitato ad evidenziare la natura pericolosamente offensiva dello strumento, senza porre in essere una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, così come previsto dalla giurisprudenza di legittimità, omettendo anche di valorizzare il fatto che l’imputato aveva spontaneamente consegnato il coltello alle Forze dell’ordine. Il ricorrente, infine, evidenziava che – come dimostrato dall’istruttoria espletata – aveva custodito il coltello sequestrato all’interno della propria autovettura solo ed esclusivamente per finalità difensive e dissuasive. M.S., infatti, avrebbe posseduto il coltello da cucina perché, tra le varie mansioni lavorative da lui svolte, aveva dovuto scortare a casa le dipendenti del night club al termine della nottata lavorativa”.
La corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, perché “Ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131 bis cod. pen., le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno chiarito che il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo. Ciò che è necessario è una equilibrata considerazione di tutte le peculiarità della fattispecie concreta in quanto è la concreta manifestazione del reato che ne segna il disvalore (Sez. U, n. 13681, del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590). Dunque, anche se la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere esclusa per il solo fatto che un reato sia stato commesso, il giudice può valutare non sussistenti i presupposti per applicare l’art. 131 bis cod. pen. dopo aver considerato le forme di estrinsecazione del comportamento tenuto dall’imputato al fine di valutarne complessivamente la gravità, l’entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il concreto bisogno di pena. Nel caso di specie, il giudice di merito, facendo corretta applicazione dei principi sopra indicati, ha evidenziato che le modalità obiettive della condotta, rappresentate da un significativo e comprovato pericolo connesso ad un possibile utilizzo del coltello sequestrato, non permettevano di qualificare il fatto in termini di minima e trascurabile offensività del bene giuridico tutelato dalla norma penale violata. Il Tribunale, pertanto, con una motivazione chiara e logica, ha correttamente ritenuto di non applicare la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto”.
Di fatto, con tale motivazione la corte esclude, di per sé, che il porto senza giustificato motivo del coltello possa essere oggetto di non punibilità per particolare tenuità del fatto, collegando in pratica il porto stesso dell’oggetto al di fuori dell’abitazione al “significativo e comprovato pericolo connesso a un possibile utilizzo del coltello”.