Mantelli ricorre alla giustizia federale

Gianfranco Mantelli, l’altro escluso dalla procedura di verifica dei requisiti per i candidati all’elezione per il rinnovo della presidenza e del consiglio Uits insieme a Costantino Vespasiano, ha presentato formale ricorso al tribunale e alla procura federali dell’Uits in relazione alle motivazioni addotte per la sua esclusione dalla rosa dei candidati.

In particolare, Mantelli ha osservato nel proprio ricorso che la questione relativa al divieto di svolgimento della carica di presidente di ente pubblico per i soggetti ultrasessantacinquenni in quiescenza (in base alla cosiddetta “legge Madia” n. 124 del 2015) “si fonda su un evidente travisamento interpretativo, posto che il sottoscritto è un magistrato in pensione, che pertanto, come tale, non rientra per definizione nelle previsioni di cui all’articolo 17 3° comma della legge citata, che si riferisce esclusivamente ai pensionati ex dipendenti della pubblica amministrazione con qualifica di dirigenti o funzionari direttivi”.

Mantelli cita al riguardo anche la circolare n. 6/2014 del ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione, integrata dalla circolare n. 4 del 2015 entrambe a firma del ministro Madia, che recano l’interpretazione autentica della norma in questione: “le modifiche introdotte sono volte a evitare che il conferimento di alcuni tipi di incarico sia utilizzato dalle amministrazioni pubbliche per continuare ad avvalersi di dipendenti collocati in quiescenza… esse non sono volte a introdurre discriminazioni nei confronti dei pensionati, ma ad assicurare il fisiologico ricambio di personale nelle amministrazioni…(omissis)… la disciplina in esame, dunque, non esclude alcuna delle forme contrattuali contemplate dall’articolo 7 del decreto legislativo 165 del 2001, ma impedisce di utilizzare quelle forme contrattuali per conferire incarichi aventi il contenuto proprio degli incarichi vietati… a parte le esclusioni espressamente previste dalla legge (relative alle giunte degli enti territoriali e agli organi elettivi degli enti pubblici associativi)”.

Mantelli sottolinea che “sulla base del testo della norma e della interpretazione autentica di cui alla citata circolare, appare assolutamente incontrovertibile che la legge disciplini la materia degli “incarichi contrattuali dirigenziali o direttivi” nell’ambito “di amministrazioni dello Stato o di enti territoriali”, non certo, come nel caso della Uits che ci riguarda, dei vertici “politici” e non amministrativi di un “ente pubblico non economico a base associativa, eletti con votazione plenaria dai rappresentanti di tutti gli iscritti, de plano esclusi dalle limitazioni, come espressamente dichiarato dalla ministra nella sua circolare”.

“Si deve necessariamente concludere sia che la disciplina che il collegio di garanzia dello sport e la commissione verifica poteri della Uits vorrebbero applicabile in queste elezioni a presidente e consiglieri nazionali di certo non riguarda loro ma, nella eventualità, i vertici amministrativi dell’ente, ovvero il segretario generale, i capi degli uffici e i funzionari in organico; sia, a maggior ragione, che la ipotesi subordinata del conferimento dell’incarico contrattuale in forma gratuita, può riferirsi soltanto agli stessi vertici amministrativi dell’ente e non certo a presidenti e consiglieri.

Disparità di trattamento
Mantelli evidenzia in particolare la sperequazione esistente tra quanto ha deciso la commissione verifica poteri dell’Uits, per le elezioni, e quanto recentemente verificatosi con altre due federazioni affini, cioè l’Aci e l’Aeci: “la Uits, come noto, presenta, secondo le sue leggi istitutive, la duplice veste di Ente Pubblico e quella, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni, di Federazione Sportiva Nazionale Olimpica affiliata al Comitato olimpico nazionale italiano (Coni); e si evidenzia, altresì, come sia pacifico che tale identica duplice natura giuridica, secondo le rispettive leggi istitutive, sia presente nell’Aci (Automobil Club d’Italia) e nell’Aeci (Aeroclub d’Italia). Ciò premesso, si è dimostrato documentalmente alla Commissione verifica poteri (peraltro, sono fatti notori), che in data 18.11.2020 è stato eletto Presidente dell’Aci Angelo Sticchi Damiani, pensionato, classe 1945; mentre in data 11.6.2020 è stato eletto Presidente dell’Aeci Giuseppe Leoni, pensionato, classe 1947: tali nomine sono state ratificate dal Coni e dai rispettivo organi vigilanti (Presidenza del Consiglio, Ministero Difesa, Ministero Economia e Finanze, Ministero degli Interni). Ancora, risulta – altra circostanza oggettiva, con facilità riscontrabile ufficialmente da un Organo Federale quale codesto Tribunale – che negli ultimi anni decine di pensionati dello Stato ultra-sessantacinquenni sono stati eletti Presidenti di Sezioni Tsn e che le elezioni sono state regolarmente ratificate dalla Uits. Inutile evidenziare, perché fatto notorio, che le Sezioni Tsn presentano la stessa duplice natura giuridica della Uits, di cui rappresentano, sotto il profilo pubblicistico-istituzionale, meri organi periferici, cosi come le Sezioni territoriali per Aci e Aeci. Altro fatto notorio, peraltro documentato in atti, anch’esso inopinatamente non ritenuto concludente dalla Commissione verifica poteri: in data 13 maggio u.s. si sono tenute le elezioni per la Presidenza del Coni, senza dubbio ente pubblico, come da legge istitutiva. Orbene, per quelle elezioni sono state accettate n. 4 candidature, di cui due di pensionati (Renato Di Rocco e Franco Chimenti) rispettivamente di 75 e 82 anni. Chimenti si è poi ritirato, ma Di Rocco ha avuto n. 13 voti e le elezioni sono state regolarmente convalidate, senza eccezioni di sorta. In buona sostanza (altro dato di fatto incontrovertibile), il Coni, nella sua massima espressione, ha smentito il parere emesso da un suo stesso organo, il Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione V Consultiva. Appare evidente, senza dire altro sulla gravità della “clamorosa” infondatezza giuridica di quella interpretazione della Legge Madia, che i vertici stessi del Coni, a iniziare dal Segretario generale prima (in sede di verifica delle candidature) e dallo stesso Presidente poi (in sede di votazioni), la hanno ritenuta errata. Ciò che, evidentemente, non è avvenuto da parte dei vertici Uits e da parte della Commissione verifica poteri, che ne costituisce emanazione”.