È stata pubblicata ieri a Bruxelles la relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull’applicazione della direttiva Ue 2021/555 (nuovo nome della direttiva 2017/853 dopo il processo di armonizzazione avvenuto lo scorso 24 marzo) sull’acquisizione e detenzione di armi.
In particolare, la relazione si è soffermata sul grado di recepimento della direttiva rispetto agli ordinamenti giuridici interni dei singoli Stati dell’Unione: il recepimento avrebbe dovuto essere completato entro il 14 settembre 2018, ma solo 10 Paesi dell’Unione lo avrebbero fatto in modo totale, per tutti gli altri vi sono ancora contenuti non completamente armonizzati e due di essi, Lussemburgo e Slovenia, non avrebbero in realtà ancora recepito nessuno dei contenuti della direttiva. In totale, sono attivi qualcosa come 80 procedimenti di infrazione. Per quanto riguarda l’Italia, secondo il rapporto vi sono in particolare due aspetti che non sono stati a oggi recepiti e sono quelli relativi alla metodologia comune di marcatura delle armi e alle specifiche tecniche per la produzione e commercializzazione delle armi d’allarme e segnalazione (scacciacani). Entrambi sono, però, contemplati nel ddl “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2019-2020” attualmente al vaglio del Senato. Tra l’altro, per quanto riguarda la marcatura, nel rapporto si evidenzia come gli Stati membri non abbiano ancora raggiunto un consenso su alcuni aspetti tecnici, come la profondità minima delle incisioni.
Si pensa già al futuro
Nel rapporto sono contenute anche le proposte emerse nei mesi successivi all’entrata in vigore della direttiva europea, relativamente a ulteriori adeguamenti e armonizzazioni da introdurre a livello europeo. Tra questi, per la prima volta da quando è stata approvata la direttiva originaria sulle armi da fuoco (91/477) si sta valutando di armonizzare a livello europeo la normativa sulle armi antiche, sulla questione la commissione europea ha annunciato una valutazione di impatto. Altro tema sul quale si annunciano novità è quello della fabbricazione illecita di armi mediante la stampa 3D: in realtà nel rapporto si riconosce che “La stampa privata di armi da fuoco 3D è già disciplinata dal quadro giuridico vigente poiché la direttiva sulle armi da fuoco si applica indifferentemente a tutte le armi da fuoco, stampate in 3D o meno: esse possono essere fabbricate solo da armaioli autorizzati e sono soggette a restrizioni quali l’autorizzazione prima dell’acquisizione privata”. Nel rapporto si specifica tuttavia che “La Commissione valuterà la necessità di norme specifiche che disciplinino la detenzione e il traffico di modelli per la stampa 3D, tra cui il divieto per gli armaioli non autorizzati di detenere, pubblicizzare e distribuire i modelli digitali e le loro copie cartacee che si sono rivelati in grado di consentire la fabbricazione di componenti essenziali delle armi da fuoco”. Sarà affrontata con gli Stati membri anche la questione delle componenti essenziali commercializzate a livello di semilavorati.
Anche per quanto riguarda la Carta europea d’arma da fuoco, si valuta l’opportunità di realizzarne una versione completamente digitalizzata, per garantire migliori scambi di informazioni tra le autorità nazionali.
La Commissione, infine, ha iniziato la valutazione anche di metodologie di tracciatura delle armi realizzate mediante sistemi ad alta tecnologia come i Qr code o i tag Rfid, ma in entrambi i casi ha ritenuto non sufficientemente sicuri questi sistemi rispetto al rischio di attacchi informatici.
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