Con sentenza n. 42609 del 19 settembre 2023 (pubblicata il 19 ottobre), la V sezione penale della Cassazione si è tornata a occupare della questione relativa alle scacciacani prive di tappo rosso. Nella sentenza sono evidenziati elementi relativi sia al semplice porto, sia alla commissione di eventuali reati con l’ausilio di uno di questi strumenti.
In particolare, i giudici hanno osservato che “Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 2 della legge 21 febbraio 1990 n. 36 il porto di una pistola giocattolo priva del tappo rosso incorporato non costituisce più reato se non quando con esso si realizza un reato per il quale l’uso o il porto di arma sia previsto quale elemento costitutivo o circostanza aggravante. Nei tali casi va ritenuta soltanto la sussistenza del reato e dell’aggravante, ancorché si tratta di arma giocattolo. (Sez. 1, Sentenza n. 2549 del 30/05/1991, Rv. 188073). Inoltre, il porto senza giustificato motivo, fuori dalla propria abitazione, di strumenti in metallo riproducenti armi (pistole giocattolo) ovvero strumenti di segnalazione acustica che esplodono cartucce a salve (pistole scacciacani), sprovvisti del tappo rosso occlusivo della canna, integra la contravvenzione di cui all’art. 4, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, come modificato dall’art. 5 d.lgs. 26 ottobre 2010, n. 204, in relazione all’art. 5, quarto comma, della predetta legge. (Sez. 2 n. 2922 del 10/12/2019, (2020), Rv. 277966). Tuttavia, ai fini della sussistenza dell’aggravante dell’uso dell’arma, non è richiesto che concorra la fattispecie contravvenzionale di cui all’art. 4 I.n.110 del 1975, come affermato dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez.5, n.12151 del 01/12/2011, Rv.252144)”.