Con circolare n. 557/PAS/U/013290/10100(2)4(1) del 16 novembre 2023, il ministero dell’Interno, in risposta a un quesito della questura di Brescia, ha affrontato il tema relativo all’obbligo, o meno, di richiedere il diploma di idoneità al maneggio delle armi in capo a chi rinvenga armi “in occasione di lavori di restauro o ristrutturazione di immobili di proprietà, per l’acquisto di armi derivate da eredità o per l’acquisto di armi ex novo”.
Sul punto, il ministero innanzi tutto ribadisce che “la possibilità di acquisire e detenere un’arma può essere concessa solo ai titolari di una licenza di polizia in materia (porto d’armi o nulla osta), per i quali, quindi, l’autorità di Ps abbia verificato il possesso dei requisiti soggettivi (capacità tecnica e psico-fisica) previsti dalla normativa vigente. In proposito, va osservato che l’art. 8 della legge n. 110/75, pur non facendo espressa menzione del “nulla osta all’acquisto di armi” fra le licenze per le quali è richiesto il possesso della capacità tecnica, al 7° comma recita: “l’accertamento della capacità tecnica non è richiesto per l’acquisto e il porto di armi da parte di coloro che siano autorizzati per legge”, per cui deve ritenersi che, al contrario, negli altri casi (ad es. i cittadini che richiedono il nulla osta per l’acquisto di un’arma per esigenze di difesa abitativa) per l’acquisto di armi (e, dunque, ai fini del rilascio del previsto nulla osta) la capacità tecnica, nelle forme previste dalla stessa norma, è sempre richiesta. Del resto, al di là della corretta lettura ed interpretazione del quadro giuridico di riferimento, non appare rispondente alle esigenze di tutela della pubblica sicurezza ed incolumità consentire l’acquisto e la detenzione di un’arma comune da sparo e del relativo munizionamento senza che ne sia stata accertata, in capo all’acquirente, l’idoneità al maneggio delle armi, nei termini previsti dal più volte citato art. 8 legge 110/75. Ove, invece, l’interessato, privo della capacità tecnica in questione, all’atto della richiesta del nulla osta all’acquisto di un’arma manifesti l’intenzione di non voler detenere anche le cartucce (è questo il tipico caso di chi richiede il nulla osta acquisto armi mortis causa, per motivi affettivi, senza possedere l’idoneità tecnica al maneggio delle armi), si ribadisce la possibilità di prescrivere, ex art. 9 del Tulps, che l’arma stessa possa essere detenuta senza il relativo munizionamento.
Un’ulteriore conferma si trae dalla previsione del più volte citato art. 8, terzo comma, della l. n. 110/75, che prevede che l’accertamento della capacità tecnica non occorre per l’autorizzazione alla collezione, la quale ai sensi dell’art. 47 reg. esec. Tulps, “… può essere rilasciata anche per una sola arma comune da sparo quando l’interessato non intenda avvalersi della facoltà di detenere l’arma e il relativo munizionamento, per farne uso, previa la denuncia di cui all’articolo 38 della legge… omissis”.
Da ultimo, giova anche ricordare che, ai sensi dell’art. 10, comma 9° bis della legge n. 110 del 1975, “…il titolare di licenza di collezione, in possesso della capacità di cui all’articolo 8, può trasportare le armi presso poligoni o campi di tiro autorizzati per effettuare prove di funzionamento delle medesime armi”, con ciò rafforzandosi ancora il principio della necessarietà del possesso della capacità tecnica in parola laddove l’interessato detenga – anche per il solo tempo necessario allo svolgimento della prova di tiro – l’arma e il relativo munizionamento”.