Consiglio di Stato: la sentenza “Marche” è un precedente per la caccia

La recente sentenza emanata dal Consiglio di Stato, su ricorso Federcaccia, in merito alla definizione del calendario venatorio delle Marche fissa importanti precedenti sulla materia, da sempre oggetto di forti contenziosi ambientalisti

La Sentenza del Consiglio di Stato 24/8/2026 n. 6600, nell’accogliere integralmente l’appello proposto da Federcaccia, ha fissato principi di diritto, che avranno positivi riflessi nella predisposizione dei prossimi calendari venatori e anche nei contenziosi ancora in atto.

“Federcaccia è particolarmente soddisfatta”, si legge nel comunicato ufficiale dell’associazione, “di avere ottenuto questo risultato che andrà a vantaggio non solo dei propri iscritti, ma altresì di tutti i cacciatori, anche di quelli che fino ad oggi hanno preferito aderire ad altre associazioni venatorie”.

Il Consiglio di Stato ha riconosciuto il fondamento delle argomentazioni giuridiche di Federcaccia condividendo:

– che la caccia è autorizzata dalla legge e non più dal calendario venatorio stagionale, tanto che in caso di sua sospensione da parte dei Giudici amministrativi l’attività venatoria può proseguire con i limiti di prelievo e di giornate del calendario venatorio precedente;

– che il parere dell’Ispra ha la stessa valenza scientifica del parere del Comitato Tecnico-faunistico, entrambi pareri non vincolanti, sicché le Regioni non devono motivare la scelta di preferire il parere del Ctfvn né tantomeno devono dare preferenza al parere dell’Ispra;

– che il calendario venatorio può essere sospeso/annullato dai Giudici amministrativi solo allorquando le scelte delle Regioni siano palesemente illogiche o arbitrarie e non invece quando siano solo opinabili, incombendo comunque sulle associazioni ambientaliste/animaliste ricorrenti di dare la prova delle eventuali macroscopiche illogicità o arbitrarietà;

– che i Giudici amministrativi, in sede di giudizio di legittimità come nel caso delle impugnazioni dei calendari venatori, non possono mai sostituirsi alla Regione fissando con ordinanze/sentenze date di inizio e chiusura della caccia e specie cacciabili diverse da quelle stabilite nel calendario venatorio, semmai dovendo consentire alla stessa Regione di rideterminarsi tenendo conto di proprie risultanze scientifiche e anche di quelle delle Regioni confinanti;

– che l’applicazione della cosiddetta “decade di sovrapposizione” per determinare la chiusura della caccia alle specie migratorie è legittima ai sensi del paragrafo 2.7.9 della Direttiva Uccelli, tanto da avere ritenuta legittima la chiusura della caccia alla beccaccia e a tutti i turdidi al 31 gennaio.

“C’è da essere davvero soddisfatti della sentenza in commento che costituisce un precedente del più alto Organo giurisdizionale amministrativo, in quanto tale non impugnabile, cui i vari Tribunali Amministrativi Regionali non potranno non adeguarsi. Federazione Italiana della Caccia ringrazia ancora una volta l’Avvocato Alberto Bruni, Coordinatore dell’Ufficio Studi Giuridici della Federazione, tutti i componenti dello stesso e l’Ufficio Studi e Ricerche Federcaccia per i dati e le risultanze scientifiche portate a supporto”.