Cosa cambia dopo l'emanazione del decreto legislativo per le "misteriose" categorie di armi A6 e A7? E quali sono i termini per adempiere?
L’emanazione in Gazzetta ufficiale del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2017/853, ma soprattutto la sua prevista entrata in vigore il 14 settembre (cioè tra pochissimi giorni), ha giustamente scatenato sul web le domande, le perplessità e le preoccupazioni dei possessori di armi che con la direttiva europea sono state riclassificate nelle categorie A6 e A7, per le quali è prevista una specifica disciplina giuridica ai fini di consentirne il possesso. Vediamo insieme, brevemente ma (si spera) con chiarezza, chi dovrà fare cosa.
Secondo la direttiva europea 2017/853, nella categoria A6 ricadono le armi demilitarizzate, cioè le armi che un tempo erano militari e sparavano a raffica ma che in seguito sono state modificate eliminando la raffica, per consentirne la vendita sul mercato civile. Esempio: Ak47, Ar 70/90, Fal Bm 59 eccetera.
Ricadono nella categoria A7 le armi semiautomatiche a percussione centrale dotate di serbatoio con capacità superiore a 20 colpi per le armi corte e 10 colpi per le armi lunghe.
Il decreto (articolo 12) prevede che dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, la detenzione delle armi A6 e A7, nonché dei relativi caricatori di capacità superiore al limite indicato sopra, sia consentita ai soli tiratori sportivi iscritti a federazioni sportive di tiro riconosciute dal Coni, nonché gli iscritti alle Federazioni di altri Paesi UE, agli iscritti alle Sezioni del Tiro a Segno nazionale, agli appartenenti alle associazioni dilettantistiche di tiro a segno affiliate al Coni.
Per la verità sarebbe anche prevista la possibilità di richiedere la licenza di collezione per questo tipo di armi, senza dover essere iscritti a una federazione sportiva, ma il decreto precisa che questa facoltà è esperibile solo in "casi eccezionali debitamente motivati" (come prevedeva peraltro la direttiva europea). Quindi, è lecito presumere che sarà estremamente complicato riuscire ad avere una tale autorizzazione.
Ricadono nell’obbligo di essere iscritti a una federazione sportiva tutti coloro i quali hanno acquistato una di tali armi o almeno uno dei caricatori indicati, dopo il 13 giugno 2017. Per coloro i quali hanno acquistato tali armi prima del 13 giugno 2017, questo obbligo non si applica e prosegue tutto esattamente come prima. Quando, però, un cittadino che ha acquistato un’arma A6 o A7 prima del 13 giugno 2017 la venderà, l’acquirente sarà obbligato a essere iscritto a una federazione sportiva o a un Tsn, per poterla detenere.
Lo stesso decreto legislativo di recepimento fissa un termine preciso entro il quale chi ha comprato armi A6 e A7 (o caricatori) dopo il 13 giugno 2017 dovrà iscriversi a una federazione sportiva o a un Tsn: questo termine è il 31 dicembre 2018.