Con la riclassificazione delle armi secondo le nuove categorie europee, per molti appassionati si aprono interrogativi…
Il Banco di prova di Gardone Val Trompia (Bs) ha iniziato su richiesta di produttori e distributori il lavoro di riclassificazione delle armi secondo le nuove categorie scaturite dalla direttiva europea 2017/853 recepita in Italia con decreto legislativo 104/2018. E già, come è prevedibile, scattano dubbi e perplessità da parte degli appassionati, specialmente per quanto riguarda le categorie più “problematiche”, cioè A7 e B9. Come è noto, infatti, per poter acquistare e detenere le armi della categoria A7 (anche per la A6, ma la sua definizione è meno problematica) occorre essere “tiratori sportivi”, cioè iscritti a un Tsn o a un campo di tiro privato affiliato al Coni o essere iscritti direttamente a una federazione di tiro del Coni (il termine entro il quale mettersi in regola è il 31 dicembre).
In alcuni casi, il banco di prova (su richiesta, ripetiamo, di produttori e distributori) ha provveduto a classificare e riclassificare le carabine semiautomatiche “di aspetto militare” come B9, in altri casi come A7. L’inghippo consiste nel fatto che la maggior parte delle armi classificate o riclassificate come A7 risultano sportive, mentre la maggior parte di quelle classificate o riclassificate come B9 non risultano classificate sportive. Da qui, i dubbi e le perplessità. Noi ovviamente non possiamo avere la pretesa o la presunzione di avere la risposta esatta per qualsiasi quesito, stante il momento di assoluta incertezza conseguente al pasticcio compiuto dagli euroburocrati per i quali un’arma da fuoco cambia di categoria a seconda del caricatore che monta, tuttavia alcune considerazioni è possibile farle.
Il problema principale sollevato da alcuni è che una lettura “ortodossa” delle classificazioni potrebbe portare a considerare che solo le armi della categoria A7 possano essere considerate sportive, mentre quelle della categoria B9 invece no. Occorre a tal proposito osservare che quando le federazioni sportive hanno dato il loro consenso alla classificazione sportiva di una determinata arma, lo hanno fatto perché le sue caratteristiche generali rientrano nei regolamenti sportivi. Ciò consente di utilizzare queste armi con caricatori di capacità superiore al limite stabilito dall’articolo 2 della legge 110/75 (che adesso prevede un massimo di 10 colpi per le armi lunghe e un massimo di 20 per le corte), ma non significa in alcun modo che la capacità del caricatore effettivamente montato sia un discrimine tra l’utilizzabilità sportiva o meno. In altre parole: la qualifica di arma sportiva è del tutto indipendente dalla capacità effettiva del caricatore. Quindi, se un’arma oggi riclassificata come B9, era stata classificata a suo tempo sportiva, continuerà a essere sportiva. E se su una carabina B9 viene montato un caricatore di capacità superiore a 10 colpi, quell’arma diventerà A7, anche se sulla scheda di classificazione del Banco ciò non è riportato. Allo stesso modo, se a una carabina classificata come A7 si monta un caricatore da 10 colpi o meno, quell’arma non sarà più A7, anche se sulla scheda di classificazione ciò non è riportato.
La cosa migliore, considerando poi in particolare gli operatori di Ps che si troveranno nei prossimi mesi e anni a consultare il sito del Banco, sarebbe che ogni singola scheda riportasse le due classificazioni, specificando che il passaggio dall’una all’altra è determinato dal caricatore. Auspichiamo che si possa giungere a questo risultato, nell’interesse della chiarezza e della leggibilità di una questione che è per sua stessa natura oscura, perché così è stata voluta dagli euroburocrati.