L’Associazione nazionale produttori di armi e munizioni (Anpam) ha inviato alla questura di Trento una lettera nella quale sottolinea l’obbligatorietà della circolare del 6 maggio 1997, che come noto consente l’utilizzo a caccia delle carabine camerate per calibri con bossolo anche più corto di 40 mm, purché più largo di 5,6 mm. La questura di Trento, infatti, dopo aver chiesto e ottenuto dal ministero dell’Interno un chiarimento sui calibri ammessi a caccia (Armi e …
L’Associazione nazionale produttori di armi e munizioni (Anpam) ha inviato alla
questura di Trento una lettera nella quale sottolinea l’obbligatorietà della
circolare del 6 maggio 1997, che come noto consente l’utilizzo a caccia delle
carabine camerate per calibri con bossolo anche più corto di 40 mm, purché più
largo di 5,6 mm. La questura di Trento, infatti, dopo aver chiesto e ottenuto
dal ministero dell’Interno un chiarimento sui calibri ammessi a caccia (Armi e
Tiro, luglio 2008), ha inviato alle armerie della provincia autonoma una nota
(prot. 0123/F.1/gab./2008 del 4 giugno 2008) nella quale chiede di utilizzare
come riferimento per sapere se un’arma sia o meno da caccia il catalogo
nazionale delle armi on-line pubblicato sul sito della polizia di Stato.
Peccato che il catalogo stesso, utilissima fonte di consultazione, non abbia
alcun valore legale e, inoltre, sia stato soggetto di recente ad alcuni
“cambiamenti” non supportati da idonei strumenti legislativi (alcune armi che
la circolare del 1997 ammette per la caccia figurano come “armi comuni”). Anche
la risposta del ministero fornita alla questura di Trento non prende in alcuna
considerazione la circolare del 1997. L’Anpam richiama l’attenzione “sulla
necessità di attenersi scrupolosamente al disposto della circolare del 1997,
pubblicata sulla Gazzetta ufficiale in data 28 maggio 1997, che gli uffici non
hanno il potere di interpretare diversamente. Devono infatti considerarsi armi
idonee all’attività venatoria quelle capaci di essere alimentate con cartucce
aventi bossolo inferiore ai 40 mm, sempre che il calibro sia superiore ai 5,6
mm. Il limite di 40 mm infatti si applica esclusivamente alle cartucce di
calibro uguale a 5,6 mm, mentre l’attività venatoria con calibri inferiori è
specificamente vietata. Tale indicazione è riportata con estrema chiarezza
dalla circolare citata, la quale, in quanto strumento di interpretazione
normativa burocratica, è vincolante per il dicastero e costituisce un
indifferibile punto di riferimento per il cittadino, nei suoi rapporti con l’
amministrazione. L’eventuale disapplicazione della circolare in parola
genetrerebbe gravi difficoltà per i cittadini, operatori e l’amministrazione
stessa, poiché metterebbe illegittimamente in dubbio il porto e la detenzione
di una considerevole quantità di armi da caccia. Ci risulta che i procedimenti
penali connessi si siano conclusi con il proscioglimento, e con la
riaffermazione della validità dell’atto interpretativo. Per quanto attiene i
dati estratti dal catalogo nazionale armi comuni da sparo, pubblicato sul sito
Internet della polizia di Stato, ci corre l’obbligo di precisare che gli stessi
non costituiscono valida fonte di cognizione, né possono essere opposti ai
cittadini per obbligarli a comportamenti non previsti dalla legge. Peraltro, si
è potuto notare come tali dati, di recente, differiscano rispetto a quelli
contenuti nei decreti di catalogazione originali pubblicati sulla Gazzetta
ufficiale, e dobbiamo osservare che non compete al catalogo nazionale la
definizione di idoneità dell’arma all’attività venatoria”.
Le osservazioni formulate dall’Anpam sono assolutamente corrette e coincidono
con quelle che Armi e Tiro ha già più volte ribadito (in particolare con
riferimento alla situazione di Trento, di cui Armi e Tiro è stata la prima e
finora l’unica ad aver dato conto). Forse, più che alla questura di Trento
queste considerazioni dovrebbero essere indirizzate al ministero dell’Interno,
fonte prima di tutta questa confusione.