Come è noto, il decreto legislativo 104 del 2018, che ha recepito la direttiva europea 2017/853, ha introdotto uno specifico obbligo per coloro i quali acquistino e denuncino armi delle categorie europee A6 (armi demilitarizzate) e A7 (armi semiautomatiche a percussione centrale con capacità di colpi superiore a 11 per arma lunga e 21 per arma corta). Nello specifico, l’articolo 12 del decreto dice che “L’acquisizione e la detenzione di armi di cui alla categoria A, punti 6 e 7, dell’allegato I alla direttiva 91/477/Cee del Consiglio, del 18 giugno 1991, nonché di caricatori per armi da fuoco in grado di contenere un numero di colpi eccedente i limiti consentiti all’articolo 2, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, è consentita ai soli tiratori sportivi iscritti a federazioni sportive di tiro riconosciute dal Coni, nonché gli iscritti alle Federazioni di altri Paesi Ue, agli iscritti alle Sezioni del Tiro a Segno nazionale, agli appartenenti alle associazioni dilettantistiche di tiro a segno affiliate al Coni”.
Da quanto esposto si evincono due elementi: il primo è che la norma impone di essere iscritti a una delle suddette federazioni o a un Tsn o a un campo di tiro affiliato al Coni, senza tuttavia prescrivere uno specifico obbligo di frequenza; il secondo è che la norma, di per sé, è sprovvista di una specifica sanzione.
Cosa succede, quindi, se si hanno in denuncia armi delle categorie A6 e A7 e ci si dimentica di rinnovare l’iscrizione? La risposta più superficiale e semplicistica potrebbe essere “niente”, proprio perché non è prevista una specifica sanzione, penale o amministrativa. Di certo, non si può sostenere che si integri il reato di “detenzione abusiva”, perché le armi, comunque, sono denunciate.
Occorre, tuttavia, ricordarsi dell’articolo 10 del Tulps, che recita: “Le autorizzazioni di polizia possono essere revocate o sospese in qualsiasi momento, nel caso di abuso della persona autorizzata”. Il porto d’armi è per l’appunto una autorizzazione di polizia e il mancato rispetto di un obbligo di legge circa la detenzione di una categoria di armi, può essere interpretato facilmente dall’autorità di pubblica sicurezza come “abuso”, al quale può quindi corrispondere il ritiro del porto d’armi e un giudizio di “inaffidabilità” con conseguente divieto di detenzione delle armi (tutte, non solo quelle di categoria A6 e A7). La conseguenza logica qual è? Che sarebbe meglio farsi un nodo al fazzoletto e non dimenticarsi di rinnovare per tempo le iscrizioni alle federazioni, al Tsn e/o ai campi di tiro affiliati al Coni, fintanto che si hanno in denuncia armi di categoria A6, A7 e/o relativi caricatori ad alta capacità. Il consiglio è anche quello di conservare, dal momento in cui si denunciano armi di categoria A6 e A7, tutte le ricevute di iscrizione degli anni successivi e non solo quella dell’anno corrente, fermo restando che in caso di contestazioni circa gli anni precedenti, l’onere della prova di eventuali violazioni dell’obbligo non compete certo al detentore.
Giova anche ricordare che l’obbligo di iscrizione al Tsn, al campo di tiro affiliato al Coni o alle federazioni di tiro del Coni è comunque previsto solo per coloro i quali abbiano acquistato le armi di categoria A6 e A7 e relativi caricatori dopo il 13 giugno 2017 (data di entrata in vigore della direttiva europea), come specificato nello stesso articolo 12 del decreto legislativo 104 del 2018.