Il direttore del Banco di prova, Antonio Girlando, ha inviato al ministero dell'Interno e alle associazioni di categoria (Anpam, Conarmi, Assoarmieri) un documento nel quale suggerisce alcuni criteri per poter concretizzare il concetto di "somiglianza" a un'arma militare. Secondo il direttore Girlando, integrerebbero il concetto di "somiglianza" a un'arma automatica "tutte le armi demilitarizzate, cloni di armi militari e loro derivati, armi semiautomatiche che presentino almeno tre delle seguenti caratteristiche: calcio ribaltabile o telescopico; impugnatura a pistola (non è da considerare tale una impugnatura che non ha discontinuità con il calcio e presenta un foro per l'alloggiamento del dito pollice "thumbhole"; presenza di più alloggiamenti per ottiche (Picatinny rail); attacco per baionetta; natura compatta dell'arma, la cui dimensione a calcio chiuso è inferiore a 830 millimetri". Il direttore del Banco ha inoltre precisato che "per le armi idonee a sparare munizionamento militare è sufficiente la presenza di due delle caratteristiche sopra indicate per ricadere nella categoria B7" (per leggere il documento integrale, clicca sull'allegato).
L'Anpam ha risposto a tale proposta:
"La proposta del Banco Nazionale di Prova di Gardone V.T. di definire dei criteri precisi per la classificazione delle armi della categoria B7 dell’Allegato I della direttiva 91/477/CEE e? certamente rilevante. Da tale definizione dipende infatti il regime giuridico delle armi cosi? classificate, che, come e? noto, ai sensi del recente decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, se non sportive devono essere detenute all’interno del limite di tre delle armi comuni da sparo di cui all’art. 10 della legge 18 aprile 1975, n. 110, dal momento che non possono essere utilizzate per l’attivita? venatoria e, per conseguenza, non possono essere detenute in numero illimitato. Occorre sottolineare che tale categorizzazione non incide solo nelle attivita? di tutti gli stakeholders di settore (produttori, importatori, commercianti e utilizzatori), ma definisce anche il campo di applicazione di norme di carattere penale. Ne consegue che i criteri di identificazione della categoria devono essere univoci, assolutamente chiari e insuscettibili di variazione, anche nel tempo, poiche?, come e? noto, le norme penali sono soggette alla necessita? di garantire il principio di legalita? in senso formale e sostanziale, e hanno pertanto la necessita? di garantire la certezza del diritto al massimo livello dell’ordinamento giuridico. Cio? premesso, la questione si presta ad alcune considerazioni:
1. appare certamente condivisibile l’intento del Bnp di interpretare la dizione “somiglianti” (“resemble” nella versione inglese) non come mera somiglianza nell’apparenza, ma come analogia funzionale e di utilizzabilita?. La ratio della norma e? infatti, evidentemente, quella di categorizzare le armi civili piu? facilmente assimilabili alle armi automatiche, utilizzate in ambito militare. Tuttavia occorre sottolineare che, se si utilizza questo criterio, potranno riconoscersi come armi di categoria B7 solo quelle che avranno una qualche assimilazione funzionale alle armi militari, a prescindere dalle caratteristiche formali. Appare quindi condivisibile l’idea di utilizzare come criteri di riconoscimento delle armi della categoria B7 caratteristiche presenti nelle armi militari, se tali criteri sono chiari e riconoscibili e se vengono applicati nel senso di escludere dalla categoria armi che non hanno alcuna analogia funzionale e utilizzabilita? di carattere militare;
2. devono pertanto preliminarmente essere escluse dalla categoria quelle armi che, a prescindere dalle caratteristiche o dagli accessori montati, non sono suscettibili di alcuna assimilazione funzionale alle armi militari. Tra queste certamente le armi a percussione anulare e quelle con serbatoio interno, prive di caricatore amovibile. Ma, altrettanto certamente, anche le armi meno recenti sono in suscettibili di essere considerate come di ancora qualche utilita? in ambito militare. Occorre pertanto definire un termine di progettazione, che potrebbe essere per esempio mutuato all’inverso dai regolamenti sportivi Uits del tiro ex-ordinanza, che, come e? noto, impiega armi per l’appunto desuete; potrebbero quindi essere escluse tutte le armi progettate fino al 1955 compreso, anche se realizzate successivamente, ma puo? essere utilizzato anche un criterio diverso, come per esempio la fine del secondo conflitto mondiale;
3. per converso, deve ritenersi che tutte le armi, che siano demilitarizzate, c.d. “cloni” o meno, devono necessariamente possedere le medesime caratteristiche per essere considerate come appartenenti alla medesima categoria. Ragionando diversamente potrebbe verificarsi il caso che un’arma demilitarizzata con calcio da caccia debba essere considerata come B7 mentre un’arma con identiche caratteristiche, ma di provenienza civile, debba essere considerata B4, e cio? non e? ammissibile, anche sotto il profilo della nullita? degli atti adottati seguendo tali criteri, che sarebbero viziati da eccesso di potere per disparita? di trattamento. Con riferimento inoltre ai “cloni”, occorrerebbe definire i criteri di individuazione dei medesimi: quando un modello si puo? definire un clone di un’arma demilitarizzata? Quando invece cessa di esserlo? Un clone con un calcio diverso termina di essere un clone? In realta? tale valutazione e? essa stessa una valutazione di “similitudine”, ed e? evidente che tale valutazione non puo? essere fatta in modo diverso rispetto alle altre armi, perche? deve essere giocoforza uniforme su tutte le armi da racchiudere all’interno della stessa categoria. Tutti i modelli devono pertanto essere considerati con riferimento alla loro consistenza e alle caratteristiche effettive, a prescindere dalla loro provenienza o dalla eventuale somiglianza tra modelli ;
4. i criteri proposti costituiscono, in larghissima parte, le caratteristiche per la definizione del “semi-automatic assault rifle” previsti dal Public Safety and Recreational Firearms Use Protection Act, sottosezione del Violent Crime Control and Law Enforcement Act, adottato negli Stati Uniti nel 1994 e spirato nel 2004, che peraltro si riferiva alle sole armi con caricatore amovibile (detachable magazine). Tali caratteristiche sono tuttavia proprie di un atto diretto a determinare il divieto di produrre o importare quel genere di armi in quel periodo, divieto che non e? – e non poteva essere – esteso anche alle armi precedentemente prodotte o importate o successivamente modificate dal proprietario. Questa circostanza fa emergere la necessita? di analizzare tali criteri, al fine di valutarne l’applicabilita? alla specifica funzione di definire in modo stabile e definitivo una categoria di armi per la detenzione da parte degli utilizzatori. Non possono pertanto essere utilizzati criteri transeunti o non definitivi, ossia che facciano riferimento a qualita? o caratteristiche facilmente modificabili a seguito della categorizzazione o dell’immissione sul mercato. La normativa internazionale – il Protocollo Onu – ed europea – la direttiva 91/477/CEE e ss.mm.ii. – definiscono con chiarezza le parti d’arma soggette a controllo e registrazione, e tra queste non vi sono, ovviamente, il calcio o l’impugnatura a pistola o i rail per le ottiche, ne? tali parti possono essere previste dalla legislazione nazionale, pena il disallineamento rispetto al diritto europeo. Inoltre, non esiste una norma che vieta la modifica delle caratteristiche di un’arma comune che la trasformi in un’arma di una categoria diversa, se non viene violato l’art. 3 della l. n. 110/75, ne? tale norma sarebbe di facile implementazione. Ne consegue che, utilizzando i criteri della presenza o assenza del calcio ribaltabile e telescopico, dell’impugnatura a pistola, della presenza di piu? rail per ottiche risultano inutilizzabili, dal momento che, in caso contrario, un’arma priva di tali caratteristiche verrebbe per esempio classificata nella categoria B4, ma potrebbe senza difficolta? essere trasformata in B7 con accessori disponibili sul mercato aftermarket senza necessita? di alcuna perizia o conoscenza specifica. L’arma resterebbe normativamente una B4, e potrebbe legittimamente essere utilizzata per l’attivita? venatoria e detenuta senza limiti numerici, anche se sarebbe del tutto identica ad altre, invece classificate B7. E? evidente che tale prospettiva non risulta ammissibile. Non sembra peraltro che possa essere utilizzato anche il criterio della lunghezza complessiva dell’arma, anch’esso variabile con riferimento all’applicazione di accessori e di calci piu? o meno estesi , con la conseguenza che un’arma potrebbe non essere B7 con il calcio presentato alla classificazione ed esserlo con calci diversi;
5. di altrettanto difficile utilizzabilita? risulta il criterio dell’“idoneita? a sparare munizionamento militare”, e cio? innanzitutto a causa del fatto che non esiste una definizione normativa di “munizionamento militare”, di talche? qualsiasi definizione rischia di essere arbitraria; in particolare, non esiste alcun criterio legale che possa spingere a considerare determinati calibri come “munizionamento militare”, perche? l’unico munizionamento vietato alle armi civili e? quello previsto dal quarto comma dell’art. 2 della l. n. 110/75 (pallottole a nucleo perforante, traccianti, incendiarie, a carica esplosiva, autopropellenti, o in grado di emettere sostanze stupefacenti, tossiche o corrosive) che non fa riferimento al calibro. Occorre sottolineare che se si ritiene che la possibilita? di camerare determinati calibri considerati di prevalente uso militare costituisca la possibilita? di utilizzazione di munizionamento da guerra, ne consegue necessariamente che le armi lunghe di categoria B7 in grado di farlo che non abbiano il riconoscimento di arma sportiva dovrebbero essere considerate armi tipo guerra ai sensi del secondo comma dell’art. 2 della l. n. 110/75, dal momento che esse sono sottratte all’uso venatorio, e dovrebbero quindi essere sottratte alla detenzione dei cittadini.
Ma appare evidente come tale considerazione sia contraria a ogni senso comune. Da un punto di vista amministrativistico, inoltre, sarebbe difficilmente giustificabile una diversa classificazione di due armi totalmente identiche ma di calibro diverso, specie se i due calibri fossero con balistiche simili o assimilabili . Ma, a prescindere da cio?, anche se si volesse considerare alcuni calibri come di esclusivo o prevalente interesse militare, tale criterio non potrebbe essere considerato come affidabile, essendo esso stesso transeunte. In altre parole, la considerazione della natura “militare” di un calibro e? esterna rispetto alle caratteristiche dell’arma che lo camera, e pertanto potrebbe far cambiare la classificazione di quell’arma a prescindere dalle sue peculiarita?; e cio? non puo? essere logicamente ammissibile. E? evidente infatti che il novero dei calibri “militari” e? destinato a cambiare nel tempo. Per esempio
alcuni calibri in passato utilizzati in ambito militare anche in armi semiautomatiche ed automatiche sono ormai del tutto desueti (es. 6,5 Swedish, 7,92×33, etc.). Altri calibri, invece, ancorche? sviluppati in ambito militare, non vengono utilizzati da armi in dotazione regolare ma potrebbero esserlo nel futuro, oppure potrebbero essere accantonati e utilizzati solo in ambito sportivo (un esempio e? il 6,8 mm Remington Sps il cui futuro “militare” e? attualmente incerto); altri calibri invece, sviluppati da aziende private, potrebbero avere fortuna in ambito militare grazie alle loro caratteristiche (es. 6,5 mm Grendel), ma attualmente non ne hanno ancora, mentre vengono camerati nelle armi civili e usati per caccia e sport. La riprova di tale situazione e? il fatto che fucili d’assalto attualmente piu? utilizzati sono stati spesso sviluppati in calibri diversi da quello di maggiore diffusione. Tale naturale incertezza potrebbe portare a classificare in categorie diverse armi analoghe che siano sottoposte a categorizzazione in epoche differenti, e cio? e? ovviamente inammissibile; Da quanto piu? sopra esposto consegue la necessita? di:
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escludere dal novero delle armi di categoria B7
-le armi a percussione anulare,
-le armi senza caricatore amovibile
-le armi progettate prima di una certa data, in quanto prive di qualsiasianalogia funzionale e utilizzabilita? di carattere militare; -
utilizzare come criteri per l’identificazione delle armi di categoria B7 solo caratteristiche dell’arma che restino immutabili e che si riferiscano all’arma stessa, con riferimento all’analogia funzionale e alla possibile utilizzabilita? di carattere militare. In particolare:
-l’attacco per la baionetta,
-la presenza dello spegnifiamma (e non di un semplice freno di bocca), che non hanno alcuna utilizzazione o utilita? in ambito civile-Con riferimento alla lunghezza, non potendosi fare riferimento alla lunghezza complessiva dell’arma, troppo variabile per i motivi suesposti, potrebbe essere utile adottare come criterio la lunghezza della canna; difatti i moderni fucili d’assalto non hanno usualmente una canna di lunghezza superiore ai 16 pollici (40,6 cm), e questa e? la misura utilizzata nella legislazione federale americana per distinguere i “short-barreled rifle” (SBR) (18 U.S. Code § 921 – Definitions), che sono soggetti a una disciplina piu? restrittiva in tutti gli Usa, dal momento che devono essere registrati presso il Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives e sono soggetti a una tassa di registrazione.– la presenza di tromboncini lanciagranate o anelli di tenuta gas o altri elementi che siano concepiti per il montaggio e lancio di grantae o altri artifizi
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una proprosta che potrebbe essere sensata e molto poco opinabile potrebbe essere:
" sono considerate appartenenti alla cat B7 tutte le armi demilitarizzate (cloni) e tutte le armi con caricatore amovibile di capacita? superiore ai 5 colpi che presentino almeno 3 delle seguenti caratteristiche:
a. attacco per la baionetta;
b. volata filettata , spegnifiamma o altri dispositivi in volata
c. lunghezza della canna inferiore ai 16 pollici (40,6 cm).
d. camerate in calibri a percussione centrale