Mancano ormai poche ore alla fine del 2021, un anno indubbiamente difficile per tanti, complice la pandemia Covid e le relative incertezze economiche per tante famiglie. Sono in molti, quindi, a voler chiudere “con il botto” questo travagliato momento, esorcizzando con i tradizionali fuochi d’artificio della notte di Capodanno le speranze per un 2022 migliore.
E qui si pone il dilemma o, meglio, il braccio di ferro tra una tradizione di antichissima data, quella dei fuochi d’artificio di Capodanno, e le ordinanze comunali di divieto di accensione dei fuochi, che ormai da alcuni anni sempre più si moltiplicano sul territorio.
Fermo restando che, ovviamente, i fuochi d’artificio devono esclusivamente essere del tipo approvato e regolamentato dalle normative (recanti innanzi tutto il marchio CE e le istruzioni d’uso in lingua italiana), che devono essere utilizzati nel modo prescritto, seguendo le elementari regole di prudenza e buon senso (trovate QUI un vademecum del ministero dell’Interno) e con altrettanto senso della misura e delle circostanze (lontano da ospedali, case di riposo, luoghi nei quali sono presenti animali e così via), in molti casi le ordinanze comunali prevedono in realtà divieti di tipo totale, a prescindere dalla tipologia di artificio pirotecnico (quindi anche, per esempio, con solo effetto luminoso e non sonoro), dalla sua categoria di classificazione e, in alcuni casi, addirittura indipendentemente dal periodo dell’anno.
Ebbene, tali ordinanze in realtà sarebbero del tutto illegittime: di norma sono emanate dal sindaco nella sua veste di autorità locale di pubblica sicurezza nell’ambito di quei provvedimenti ritenuti “contingibili e urgenti” secondo quanto previsto dall’articolo 54 del Testo unico per gli enti locali (Tuel), il quale tuttavia specifica che tali atti possano essere emanati “al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana”.
Con circolare n. 18798 del 9 dicembre 2016, il ministero dell’Interno ha al riguardo specificato che “La possibilità di ricorrere allo strumento dell’ordinanza contingibile e urgente è quindi legata alla sussistenza di un pericolo concreto che impone di provvedere in via d’urgenza con strumenti extra ordinem, per porre rimedio a situazioni di natura eccezionale e imprevedibile di pericolo attuale e imminente per l’incolumità pubblica, non fronteggiabili con i mezzi ordinari apprestati dall’ordinamento…(omissis)…si osserva che la natura innovativa di tali ordinanze, che pongono limiti quasi assoluti all’impiego di tutte le tipologie di articoli pirotecnici, incida sulla vigente disciplina legislativa in materia, nonostante dalle ordinanze non emergano situazioni di contingibilità e urgenza. Occorre evidenziare che il d.lgs. n. 123/2015, che disciplina la materia, prevede, al fine di garantire il consumatore sulla qualità del prodotto che viene immesso sul mercato, che i prodotti pirotecnici utilizzabili nel territorio nazionale sono quelli recanti la marcatura CE che abbiano superato la valutazione di conformità prescritta. Si segnala altresì che il capo V del d.lgs n. 123/2015 rubricato “sorveglianza del mercato e controllo degli articoli pirotecnici” prevede che se l’autorità di sorveglianza del mercato abbia motivi sufficienti per ritenere che un articolo pirotecnico presenti rischio per la salute e per l’incolumità delle persone o per altri aspetti della protezione del pubblico interesse di cui al presente decreto, dopo aver effettuato una valutazione, può nei casi più gravi chiedere anche il ritiro dal mercato del prodotto, pertanto ulteriori divieti di uso di prodotti pirotecnici non possono essere stabiliti dal sindaco, ma solo dalla normativa di settore. Peraltro si soggiunge che l’uso dei fuochi pirotecnici è un accadimento che si verifica ogni anno durante le festività natalizie, pertanto non è una circostanza che si pone fuori dall’ordinato e prevedibile svolgersi degli eventi, che è condizione necessaria per giustificare l’utilizzo del provvedimento extra ordinem”.
Contro eventuali sanzioni comminate dalla polizia locale per la violazione di ordinanze comunali sull’accensione dei fuochi d’artificio è possibile fare ricorso al prefetto, mediante raccomandata A/R, facendo valere l’illegittimità dell’atto amministrativo locale.