Dallo scorso febbraio, è venuto finalmente a cadere l’assurdo divieto di vendita, in Italia, di armi corte in calibro 9×19 mm. Per quasi quarant’anni, gli appassionati hanno ovviato alla mancanza di pistole in questo calibro ripiegando sul suo italico surrogato, il 9×21. Ne deriva che le armi in 9×21 circolanti nel nostro Paese sono decine se non centinaia di migliaia. Molti appassionati stanno acquistando nuove pistole in 9×19 mm, per assaporare il “frutto proibito”, altri invece stanno valutando di acquistare la sola canna in 9×19 mm, da installare sulla pistola in 9×21 che già posseggono. Molti, conseguentemente, ci chiedono se questa pratica, che non presenta alcuna difficoltà dal punto di vista tecnico, sia anche perfettamente legittima dal punto di vista legale.
Ci siamo già occupati della questione ancor prima che la liberalizzazione delle pistole in 9×19 fosse in vigore: conviene, tuttavia, rinfrescare la memoria una volta di più.
Facciamo innanzi tutto una premessa fondamentale: per acquistare una canna di ricambio occorre il porto d’armi, la canna deve essere contrassegnata con una matricola propria e con tale matricola va denunciata. Le canne di ricambio non fanno cumulo nel novero delle armi di cui è consentita la detenzione (3 comuni e 12 sportive, per quanto riguarda le armi corte).
Giova poi ricordare che la legge (e in particolare l’articolo 3 della legge 110/75) non punisce “qualsiasi” modifica che venga eseguita su un’arma, bensì solo ed esclusivamente quella modifica che “ne aumenti la potenzialità di offesa, ovvero ne renda più agevole il porto, l’uso o l’occultamento”. Questo è, quindi, uno dei casi “di scuola” nei quali è possibile dimostrare, carta alla mano, che la modifica non va a cambiare in alcun modo le potenzialità offensive dell’arma, atteso il fatto che i limiti fissati dalla Cip (Commissione internazionale permanente per la prova delle armi da fuoco portatili) per il 9×19 e per il 9×21 sono esattamente identici. Ne consegue che i due calibri sono, prestazionalmente, la stessa identica cosa. Ne consegue che l’impiego dell’arma “modificata” con la canna in 9×19 è legittimo tanto nell’uso sportivo, quanto per la difesa personale. Per alcune armi calibro 9×21, il distributore italiano si è anche premurato di far aggiungere una nota specifica in tal senso nelle relative schede di classificazione (è il caso delle pistole Glock in 9×21).
Le pistole in 9×21 con canna in 9×19 mm continuano a mantenere il codice di classificazione originale relativo al 9×21, se sono sportive continuano a rimanere sportive (ovviamente dando per scontato che la canna di ricambio abbia le medesime dimensioni della canna originale), se sono comuni continuano a rimanere comuni.