Una recentissima sentenza della Cassazione gira di 180 gradi la giurisprudenza in materia di coltelli “a scatto” o con blocco della lama. Per essere considerati “armi” dovranno avere…
Con la recentissima sentenza n. 8.032 emessa dalla I sezione penale della Cassazione il 5 febbraio 2019 (depositata il 22 febbraio), la giurisprudenza di legittimità fa una vera e propria inversione di rotta rispetto a un orientamento ormai consolidato che vedeva il coltello a scatto o “molletta” qualificato come arma propria e che di recente era arrivato, con la sentenza n. 29.483 del 10 luglio 2013, addirittura a considerare “pugnale” (cioè arma) il coltello a serramanico con possibilità di blocco della lama.
Nella sentenza si legge infatti che “In altri termini, il coltello a serramanico o il coltello a scatto non costituiscono necessariamente un’arma (bianca) propria per cui non è ammessa licenza, il cui porto fuori dall’abitazione integra il reato di cui all’art. 699 c.p., comma 2 (e non già comma 1): perchè il fatto sia idoneo a realizzare il più grave reato punito, a titolo di fattispecie autonoma, dal secondo comma della norma incriminatrice, occorre che il coltello oggetto di porto abusivo – più che essere dotato di un congegno a scatto che consenta la fuoriuscita della lama dal manico senza la necessità di una manovra di estrazione manuale, e il successivo bloccaggio della lama stessa in assetto col manico – possieda le caratteristiche tipiche di un pugnale o di uno stiletto, rappresentate dalla presenza di una punta acuta e di una lama a due tagli”.
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