Con la sentenza n. 24993 del 24 gennaio 2024 (pubblicata il 25 giugno), la Sezione I penale della corte di Cassazione è tornata a ribadire un principio che aveva già espresso nel proprio recente passato: cioè quello secondo il quale non solo nel caso in cui si detengano illegalmente un’arma e le relative cartucce nel caricatore, si configurerebbe la sola fattispecie criminosa della detenzione di arma comune da sparo, ma anche che le cartucce eventualmente contenute nel caricatore di un’arma denunciata, farebbero parte integrante dell’arma e non sarebbero, quindi, da denunciare.
L’occasione per esplicitare questo orientamento giurisprudenziale è stata fornita, nello specifico, da un procedimento penale nel quale un soggetto è stato trovato in possesso di una scacciacani modificata, caricata con cartucce a palla (anziché a salve). I giudici, sul punto, hanno osservato che “È noto che sul tema devoluto, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che, nella ipotesi in cui siano detenute, contestualmente ad un’arma comune da sparo, anche munizioni del medesimo calibro ed in numero non eccedente la capacità del caricatore della stessa, si configura l’unica fattispecie criminosa della detenzione di arma comune da sparo. Ciò in quanto (cfr. Sez. 1, n. 17498 del 05/02/2016, dep. 2017, Aiello, Rv. 269888 – 01) l’omessa denuncia della detenzione delle cartucce costituenti la normale dotazione del caricatore di un’arma regolarmente denunciata non integra gli estremi del reato di cui all’art. 697 cod. pen., poiché la detenzione dell’arma deve intendersi comprensiva anche del suo caricatore. Si tratta di indirizzo tradizionale, secondo il quale “integra il reato previsto dall’art. 697 cod. pen. l’omissione della denuncia delle cartucce detenute in numero eccedente il normale munizionamento di un’arma già regolarmente denunciata, ossia il limite della capienza del relativo caricatore” (Sez. 1, 28.3.2008, D’Urso, Rv. 24028; Sez. 1, 9.6.2010, Naccarato, Rv. 247755; Sez. 1, 5.2.2016, Aiello, Rv. 269888, Sez. 1, 24/10/2018, DEDA ARBEN, Rv. 275170)”.
A questo orientamento tuttavia, fanno per l’appunto eccezione le armi clandestine, secondo i giudici infatti “Più di recente, tuttavia, questa Corte ha affermato il principio, cui aderisce il Collegio condividendolo, secondo il quale (Sez. 1, n. 1898 del 17/09/2020, dep. 2021, Scalfari, Rv. 280298 – 01), nell’ipotesi di detenzione illegale di munizioni che, per numero e calibro, costituiscono ordinaria dotazione di un’arma clandestina detenuta dal medesimo soggetto e nel medesimo contesto, si configura l’autonomo reato di cui all’art. 697 cod. pen., con esclusione dell’assorbimento nella fattispecie di cui all’art. 23 legge 18 aprile 1975, n. 110, trattandosi di munizioni che non sono ricollegabili ad alcuna arma comune da sparo suscettibile di essere detenuta legalmente”.
Attenzione, però…
Ci permettiamo di ricordare a tutti gli appassionati e in generale ai legali detentori di armi, che un conto sono le elucubrazioni in punta di diritto e un conto è il mondo reale: in caso di una verifica domiciliare da parte dell’autorità di pubblica sicurezza, la detenzione anche di una sola cartuccia a palla eccedente i quantitativi denunciati comporterà una segnalazione all’autorità giudiziaria e arrivare all’assoluzione in Cassazione può senz’altro essere un’ottima notizia, ma occorre valutare anche quanto tempo e quanti soldi sia necessario spendere per arrivarci. Fermo restando che forse una delle cose che i giudici ignorano è che le armi non vengono vendute cariche dagli armaioli e che le munizioni, men che meno, non vengono vendute sfuse, fino a “combaciare” con la capacità del caricatore…