Il ministero chiarisce alcuni aspetti della circolare del 31 marzo 2004, che consente ai tiratori di richiedere l’autorizzazione a detenere fino a 1.500 cartucce per pistola senza necessità di particolari locali o accorgimenti di sicurezza. Estensione della facoltà ai periti balistici e ai collezionisti di cartucce, menzionati per la prima volta in un documento ufficiale. La circolare sarà commentata sul fascicolo di luglio di Armi e Tiro. [
] Dipartimento della pubblica sicurezza Ufficio per l’amministrazione generale Ufficio per gli affari della polizia amministrativa e sociale Area armi ed esplosivi 557/pas.6340-10171(1) Roma, 29 maggio 2006 Oggetto: detenzione di munizioni per arma corta – limiti art. 97 reg.esec. Tulps. Quesito. Alla questura divisione polizia amministrativa e sociale Ferrara e, per conoscenza alle prefetture – u.t.g. loro sedi alle questure della repubblica loro sedi La questura in indirizzo ha richiesto chiarimenti in ordine alla volontà di detenere un quantitativo limitato a 1500 cartucce per arma corta, espressa da alcune particolari categorie di utilizzatori, quindi in numero superiore ai limiti stabiliti all’art. 97 reg. esec. Tulps. Nel ribadire quanto evidenziato nella circolare n. 557/b.20013-10171(1) del 31 marzo 2004 e dalle disposizioni di cui all’art. 97 citato, in relazione al deposito di cartucce, comprese quelle di cui al relativo 3° comma , ovvero che “per tenere in deposito …omissis… cartucce cariche in quantità superiore a quella indicata, occorre la licenza del prefetto ai termini degli articoli 50 e 51 della legge”, questo ufficio ritiene che, essendo in presenza di diversi titoli autorizzatori, il totale delle cartucce per arma corta detenibili sarà rappresentato dalla somma dei totali ammessi in detenzione da ciascun titolo, ovvero le 200 ex art. 97 reg. esec. Tulps aggiunte alle 1500 autorizzate dal titolo prefettizio. Nel caso di specie si è ritenuto che, in considerazione del modesto quantitativo di polvere da sparo contenuta nel predetto numero di munizioni (che di solito sono per arma corta) non sia necessario predisporre un idoneo locale di deposito. Sono, altresì, giunte lamentele, da parte di associazioni di categoria, circa il previsto limite temporale della licenza. Questo ufficio, in passato, ha ribadito più volte il principio secondo il quale per questa licenza di deposito dovesse trovare applicazione la generica previsione di cui all’art. 13 del Tulps inerente la durata annuale delle licenze di polizia. L’art. 97 del reg. Tulps, richiama espressamente una licenza, quella prevista dall’art. 51, che ha carattere permanente. Tanto premesso, tenuto conto delle diverse finalità delle due autorizzazioni ed i differenti presupposti da verificarsi ai fini del rilascio, laddove, nel primo caso viene valutata l’idoneità del locale di deposito, mentre nel secondo si tiene esclusivamente conto dei requisiti soggettivi del richiedente, si ritiene di poter contemperare le due diverse esigenze prevedendo che la licenza, concessa ai sensi dell’art. 51 Tulps sia, come previsto dal legislatore, permanente, salvo possibilità di revoca quando vengano meno nel titolare i presupposti che ne consentirono il rilascio. Pertanto, le ss.ll. potranno prevedere una cadenza periodica di accertamento dei requisiti, per verificarne la sussistenza. Per quanto riguarda, inoltre, le categorie di soggetti che possono essere autorizzate al deposito di munizioni ex art. 51, si ritiene che tra essi possano essere inclusi i periti balistici e tutti coloro che hanno un interesse a detenere munizioni per finalità storico-culturali.