Come si cataloga un’arma

Riportiamo integralmente il decreto del ministero degli Interni, che spiega passo per passo la procedura necessaria per catalogare un’arma

Riportiamo integralmente il decreto del ministero degli Interni n. 50.001/10.C.N./A del 16 agosto 1977 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 264 del 28 settembre 1977), che spiega passo per passo la procedura necessaria per catalogare un’arma. La procedura è piuttosto complessa, ma non è escluso che qualche appassionato abbia voglia di cimentarsi, per tentare di catalogare qualche arma particolare ancora non disponibile sul nostro mercato. In linea di massima, per catalogare un’arma bisogna inviare un’istanza, in carta legale, indirizzata al ministero dell’Interno – direzione generale della pubblica sicurezza, contenente le seguenti indicazioni: 1) generalità e domicilio del richiedente se persona fisica, ragione o denominazione sociale, se impresa, con gli estremi identificativi del rappresentante legale; 2) Motivo della richiesta: se l’iscrizione è richiesta al fine di produrre l’arma o di importarla, precisando lo Stato di provenienza; 3) Caratteristiche tecniche dell’arma: a) Tipo (pistola, rivoltella, fucile, ecc.): b) Denominazione (Beretta, Colt, ecc.); c) Modello (Commander, Cobra, ecc.); d) Calibro: dovranno essere riportate anche eventuali sigle aggiuntive (per esempio .22 lr, 7x57R, ecc.); e) Specie delle canne (anima liscia o rigata); f) numero e posizione delle canne (monocanna, giustapposte, sovrapposte, drilling…) g) Lunghezza delle canne; h) lunghezza totale dell’arma; i) Peso dell’arma scarica; l) funzionamento: a ripetizione ordinaria, a pompa, semiautomatico… m) Sistema di alimentazione (colpo singolo, a ripetizione con caricatore o serbatoio); n) Munizionamento (lunghezza del bossolo, lunghezza totale della cartuccia); o) generalità della persona incaricata dell’eventuale esibizione del prototipo (a richiesta del ministero). La domanda va corredata con disegni e fotografie (formato 13×18 cm) dell’arma e delle relative parti essenziali. Deve essere allegata una relazione tecnica descrittiva circa le parti meccaniche essenziali, il sistema di alimentazione, il funzionamento, il tipo di munizionamento impiegabile, le prestazioni balistiche e il sistema di sicurezza. La relazione, i disegni e le foto devono recare la firma dell’estensore, quella del produttore o importatore e devono essere autenticate quando si tratta di privati. La pratica può essere inoltrata direttamente al ministero o tramite la questura competente.

Il ministro dell’interno VISTO l’articolo 7 della legge 18 aprile 1975, n. 110, con la quale è stato istituito il Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo di cui è ammessa la produzione o l’importazione definitiva; RITENUTO, ai sensi dell’articolo 7, settimo comma, n.2, della legge 110, di determinare le modalità per l’iscrizione nel Catalogo delle armi comuni da sparo e quelle relative al rifiuto d’iscrizione; PREMESSO che le modalità per l’iscrizione nel catalogo dei fucili da caccia ad anima liscia nonché delle riproduzioni di armi antiche ad avancarica saranno determinate con successivo decreto; UDITO il parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nelle sedute del 12 luglio 1976 e del 20 dicembre 1976;

DECRETA

Articolo 1 (Iscrizione nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo) La produzione e l’importazione di armi comuni da sparo è subordinata alla iscrizione delle stesse nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo. L’iscrizione è effettuata previo parere della Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi di cui all’articolo 6 della legge 18 aprile 1975, n. 110.

Articolo 2 (Modalità per l’iscrizione – istanza) La domanda per l’iscrizione delle armi nel Catalogo, su carta legale, deve essere indirizzata al ministero dell’interno – Direzione generale della pubblica sicurezza – e deve contenere le indicazioni relative alle generalità, se persona fisica e la ditta, la ragione o la denominazione sociale se impresa, del produttore o dell’importatore, il relativo domicilio o sede nonché le caratteristiche dell’arma stessa, quali tipo, denominazione, Stato o Stati in cui essa è prodotta, calibro, specie e numero delle canne e relativa lunghezza, lunghezza minima, sistema di funzionamento e ogni altra particolarità strutturale dell’arma. Il richiedente dovrà precisare se intende produrre o importare l’arma, indicandone in quest’ultimo caso la fabbrica o lo Stato di provenienza. Alla domanda dovrà essere allegata una relazione tecnica, corredata da disegni o fotografie relativi all’arma e alle parti di essa, con sottoscrizione autenticata del produttore o dell’importatore. L’esibizione del prototipo o esemplare, ove ritenuto necessario, sarà effettuata a richiesta della commissione. Nella domanda dovranno essere indicate le generalità della persona incaricata dell’esibizione e del ritiro del prototipo o esemplare eventualmente richiesto.

Articolo 3 (Modalità per l’iscrizione – Esame delle istanze – accoglimento o rifiuto) Le domande di iscrizione nel Catalogo vengono sottoposte, a cura della Direzione generale della pubblica sicurezza, all’esame della Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi secondo l’ordine di presentazione. La commissione esprime il proprio parere entro 60 giorni dalla presentazione della domanda. Tale termine è ridotto a 30 giorni qualora si tratti di armi di nuova progettazione. La Commissione, sentito il relatore designato ai sensi del successivo articolo 6, laddove non ricorra la necessità di acquisire ulteriori elementi della pratica, esprime il proprio parere motivandolo sulla base dei dati tecnici. Nei quaranta giorni successivi alla pronuncia del parere della Commissione, il ministero dell’interno dispone la formale catalogazione o il rifiuto di iscrizione con decreto motivato da notificarsi all’interessato entro 20 giorni dalla data di emissione. Dei provvedimenti adottati in materia di iscrizione o di diniego di essa sarà data comunicazione, a cura della direzione generale della pubblica sicurezza, al ministero di Grazia e Giustizia, al ministero della Difesa, al ministero delle Finanze, al ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, al ministero del Commercio con l’estero, al ministero dell’Agricoltura e Foreste, al comando generale dell’Arma dei carabinieri, al comando generale della guardia di finanza, alle prefetture, alle questure e al Banco nazionale di prova. Il termine di cui al primo comma non si applica nel primo anno dalla data di inizio delle operazioni di catalogazione.

Articolo 4 (Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo) L’iscrizione di cui all’articolo 7 della legge 18 aprile 1975, n.110, è formalmente documentata da apposito registro che assume la denominazione di Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, tenuto presso il ministero dell’Interno – Direzione generale della pubblica sicurezza. Il Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo è costituito dall’elencazione delle armi secondo l’ordine successivo di emanazione dei provvedimenti ministeriali d’iscrizione di cui al comma precedente. Nel Catalogo devono indicarsi: – Il numero progressivo di iscrizione; – La descrizione dell’arma con le indicazioni di cui all’articolo 2; – Il produttore o l’importatore; – Lo Stato o gli Stati in cui l’arma è prodotta e/o dai quali è importata; – La classe cui l’arma è assegnata.

Articolo 5 (Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo – Classifica delle armi) Ai fini dell’iscrizione nel Catalogo, le armi sono suddivise nelle seguenti classi: 1) Pistole; 2) Rivoltelle; 3) fucili con canna o canne lisce a caricamento successivo singolo per ogni canna (senza caricatore o serbatoio), con introduzione manuale delle cartucce in camera; 4) fucili con canna liscia a caricamento multiplo, a funzionamento semiautomatico; 5) fucili o carabine con canna o canne ad anima rigata a caricamento successivo e singolo per ogni canna (senza caricatore o serbatoio), con introduzione manuale delle cartucce in camera; 6) Fucili o carabine a canna rigata a caricamento multiplo e ripetizione semplice; 7) Fucili o carabine a canna rigata a caricamento multiplo, a funzionamento semiautomatico; 8) fucili a canne miste (lisce e rigate) a caricamento successivo e singolo per ogni canna (senza caricatore o serbatoio), con introduzione manuale delle cartucce nelle camere; 9) Pistole ad aria compressa; 10) Pistole e rivoltelle che utilizzano come propellente altri gas compressi; 11) Carabine ad aria compressa; 12) Carabine che utilizzano come propellente altri gas compressi; 13) armi o altri oggetti che lanciano sostanze o strumenti narcotizzanti per l’utilizzazione a fini scientifici o di zoofilia; 14) armi e strumenti portatili per il lancio di artifizi pirotecnici; 15) repliche di armi antiche ad avancarica di modelli anteriori al 1890. Per le confezioni artistiche e artigianali si richiama il sesto comma dell’articolo 7 della legge 18 aprile 1975, n. 110. Agli effetti della catalogazione sono considerate corte le armi destinate ad essere impugnate con una sola mano, lunghe tutte le altre.

Articolo 6 (Funzioni del presidente della commissione) Il presidente della Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi ha il compito di: – Convocare la Commissione, dirigerne i lavori e fissarne il calendario; – Assegnare a uno o più componenti effettivi o supplenti l’esame delle caratteristiche funzionali e delle prestazioni balistiche delle armi di cui è richiesta l’iscrizione nel Catalogo e lo studio denne altre questioni sottoposte all’esame della Commissione; – Disporre, d’iniziativa o a richiesta dei componenti, accertamenti tecnici, esperimenti e ricerche da eseguire presso centri specializzati quando lo consiglino particolari esigenze istruttorie o di studio direttamente collegate alla pronuncia dei pareri della Commissione; – Designare annualmente, ai sensi del quarto comma dell’articolo 6 della legge n. 110, il componente cui conferisce la delega a sostituirlo come presidente delle sedute in caso di assenza o impedimento; – Adottare ogni iniziativa ritenuta necessaria per il migliore andamento dei lavori della Commissione. Per gli adempimenti conseguenti a quanto previsto dal presente articolo e dai successivi articoli 7, 8, 10, 12, 14 e 15 nonché per ogni altra esigenza connessa al funzionamento della commissione stessa, il presidente si avvale del segretario.

Articolo 7 (convocazione) La Commissione è convocata dal presidente mediante tempestivo invito scritto indirizzato a ciascuno dei membri effettivi e, per conoscenza, a quelli supplenti. Nell’avviso di convocazione sono indicati gli argomenti iscritti all’ordine del giorno.

Articolo 8 (Sede delle riunioni) La commissione si riunisce presso la direzione generale della pubblica sicurezza. Il presidente ha tuttavia facoltà di riunire la commissione anche in altre sedi qualora lo ritenga necessario.

Articolo 9 (Validità delle adunanze) Le sedute della commissione sono valide quando intervengono almeno dieci dei suoi componenti.

Articolo 10 (Supplenze) Qualora il presidente sia assente viene sostituito dal componente designato ai sensi dell’articolo 6. In tal caso interverrà alla seduta il membro supplente di quest’ultimo. I componenti effettivi che non possono intervenire alle sedute ne informano i rispettivi supplenti e il segretario. In caso d’impedimento sia del membro effettivo che del membro supplente sarà data, a cura degli interessati, tempestiva comunicazione al segretario della commissione.

Articolo 11 (Validità delle deliberazioni) Per la validità delle deliberazioni è sufficiente il voto della maggioranza semplice dei presenti.

Articolo 12 (Interventi straordinari alle sedute) Il presidente, ove ne ravvisi l’opportunità, di propria iniziativa o su proposta di componenti della Commissione, ha facoltà di fare intervenire alle riunioni, per sentirle, le persone ritenute in grado di fornire chiarimenti utili in ordine a questioni sottoposte ad esame.

Articolo 13 (Doveri dei componenti) I componenti della Commissione debbono considerare di massima riservatezza tutte le questioni sottoposte alla Commissione stessa e gli atti singolarmente o collegialmente compiuti. Essi sono del pari tenuti ad osservare il segreto su ogni procedimento, invenzione o notizia che interessi la produzione di armi, come su qualsiasi altra circostanza riguardante le attività del ramo di cui vengono a conoscenza in relazione alle specifiche funzioni.

Articolo 14 (Prove) Quando si tratti di eseguire accertamenti tecnici, esperienze o prove in poligono o in altri centri specializzati il presidente può disporre che vi assistano uno o più componenti con incarico di riferire. Il presidente può invitare l’istante ad assistere a dette operazioni qualora lo richieda motivatamente il relatore e la Commissione esprima in merito parere favorevole.

Articolo 15 (Verbali) Di ogni riunione viene redatto dal segretario apposito verbale, firmato dagli intervenuti previa lettura ed approvazione. L’eventuale rilascio di copie dei verbali dovrà essere autorizzato dalla Commissione.

Articolo 16 (armi comuni da sparo delle forze armate e dei corpi armati dello Stato) Le armi comuni da sparo in dotazione alle forze armate e ai corpi armati dello Stato, prodotte all’estero, fermo restando il disposto dell’articolo 30 della legge 18 aprile 1975, n. 110, saranno catalogate a richiesta delle amministrazioni interessate.

Articolo 17 (Iscrizione di fucili da caccia ad anima liscia e riproduzioni di armi antiche) Le modalità per l’iscrizione nel Catalogo dei fucili da caccia ad anima liscia nonché delle riproduzioni di armi antiche ad avancarica saranno determinate con successivo decreto. Conseguentemente sino alla pubblicazione del decreto di cui al comma precedente si applicano le disposizioni di cui all’articolo 37 della legge 18 aprile 1975, n. 110.

Articolo 18 (Pubblicazione) Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.