Armi e Tiro e Assoarmieri chiariscono un aspetto controverso sulla vendita di armi delle categorie A6 e A7
L'entrata in vigore del decreto legislativo 104 del 2018, lo scorso 14 settembre, ha "istituzionalizzato" per così dire alcune nuove categorie europee di armi: tra queste figurano le A6 (armi demilitarizzate) e le A7 (semiauto a percussione centrale con caricatori di capacità superiore a 10 colpi per le armi lunghe e 20 per le armi corte). Per poterle acquistare o detenere, gli appassionati devono essere "tiratori sportivi", cioè devono essere iscritti a una federazione del Coni, a un Tiro a segno nazionale o a un campo di tiro privato affiliato al Coni. Proprio questa qualifica di tiratore sportivo ha messo in crisi alcuni armieri e alcuni privati che, dopo il 14 settembre, si siano trovati nella circostanza di vendere un'arma appartenente a queste due categorie.
In particolare, le richieste che ci sono pervenute sono relative alla modalità con la quale armieri o cedenti privati dovrebbero accertare la qualifica di "tiratore sportivo" prima di vendere un'arma di categoria A6 o A7. In realtà è un falso problema: vediamo perché…
L'unico obbligo di legge che ricade su armerie e privati cittadini che vendano o cedano armi, è quello di verificare che l'acquirente sia in possesso di un porto d'armi in corso di validità e che, nel caso del porto di fucile per caccia, siano in corso di validità anche i versamenti delle tasse di concessione governativa. A un armiere che vende un'arma comune da sparo (per esempio un'arma corta non sportiva) non compete sapere se il cliente che la sta acquistando abbia o meno un "posto libero" in denuncia tra le 3 armi comuni consentite dalla legge; così come non gli compete sapere se nel momento in cui acquista una scatola da 50 cartucce per pistola, in denuncia abbia "posto" per quella scatola oppure abbia già in casa il massimo delle cartucce consentite (200). Allo stesso modo, non compete all'armiere sapere se il cliente sia o meno iscritto a una federazione sportiva o a un Tsn, per vendergli un'arma di categoria A6 o A7. Non gli compete perché l'onere di essere in regola con i limiti e i confini della normativa in materia di armi e munizioni ricade sul singolo cittadino, in quanto la responsabilità penale è personale. Inoltre, occorre considerare che sia l'armiere, sia il privato cittadino non possono in alcun modo obbligare legalmente l'acquirente a dimostrare di avere "posto" in denuncia o di essere iscritto a una federazione sportiva, o altro. Non possono farlo in quanto la legge non attribuisce loro una funzione assimilabile a quella di un pubblico ufficiale, relativamente a questi specifici aspetti. Tra l'altro c'è anche un ulteriore aspetto da considerare: il decreto legislativo 104 del 2018 dà comunque tempo fino al 31 dicembre di quest'anno per mettersi in regola con l'iscrizione al una federazione sportiva, quindi in realtà fino al 31 dicembre 2018 sarebbe in teoria possibile acquistare un'arma di categoria A6 o A7 anche senza essere materialmente ancora iscritti da nessuna parte.
Il presidente di Assoarmieri, Antonio Bana, sull'argomento consiglia agli armieri la seguente condotta: "L'armiere ha il dovere morale di svolgere il miglior servizio possibile nei confronti del proprio cliente, quindi è giusto e doveroso che nel momento in cui si trovi a vendere un'arma di categoria A6 o A7 informi l'acquirente del fatto che l'acquisto comporterà un obbligo di iscrizione a una federazione sportiva o a un Tsn. Fermo restando ciò, l'armiere non è tenuto né autorizzato a richiedere l'esibizione di tessere sportive di qualsiasi genere o di ulteriori documenti rispetto al porto d'armi ed eventualmente a un ulteriore documento di identità, né tantomeno è tenuto a condizionare la vendita di queste armi all'esibizione delle tessere in questione".
Occorre anche ricordare che nel momento in cui un'arma semiautomatica viene venduta con un caricatore di capacità inferiore al limite stabilito dalla legge (10 colpi per le armi lunghe, 20 per le corte), automaticamente quell'arma non è più una A7 e, di conseguenza, nessun obbligo "sportivo" ricade sull'acquirente.