Il decreto 29 settembre 2013, n. 121, correttivo del decreto 204/2010, è stato a sua volta corretto nella parte finale che, come è noto, era "pasticciata" a seguito di un mero errore materiale. Sul sito della Gazzetta Ufficiale, infatti, è stato pubblicato il seguente comunicato:
"Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata Gazzetta Ufficiale sono apportate le seguenti correzioni: alla pagina 3, articolo 6, comma 2, dove e' scritto: "2. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto: a) i soggetti…", leggasi: "2. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto i soggetti…"; ed ancora, alla fine della lettera a) il segno del punto e virgola e' sostituito dal segno del punto; inoltre, alla lettera b), dove e' scritto: " b) le armi prodotte…", leggasi: " 3. Le armi prodotte…" e dove e' scritto: "…ai sensi dell'articolo 11, comma 2…", leggasi: "…ai sensi dell'articolo 11, secondo comma…". Pertanto, l'articolo 6, risulta suddiviso in numero 3 commi".
Quindi, la seconda parte del nuovo articolo 6 è composta come segue:
2. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto i soggetti detentori di armi, nelle more dell'adozione del decreto del Ministro della salute di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, devono produrre il certificato medico per il rilascio del nulla osta all'acquisto di armi comuni da fuoco previsto dall'articolo 35, settimo comma, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, salvo che non sia stato gia' prodotto nei sei anni antecedenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Decorsi i diciotto mesi e' sempre possibile la presentazione del certificato nei 30 giorni successivi al ricevimento della diffida da parte dell'ufficio di pubblica sicurezza competente.
3. le armi prodotte, assemblate o introdotte nel territorio dello Stato, autorizzate dalle competenti autorita' di pubblica sicurezza ovvero sottoposte ad accertamento del Banco nazionale di prova ai sensi dell'articolo 11, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, prima dell'entrata in vigore del presente decreto, continuano ad essere legittimamente detenute e ne e' consentita, senza obbligo di conformazione alle prescrizioni sul limite dei colpi, la cessione a terzi a qualunque titolo nel termine massimo di 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Alla fine, la zuppa non cambia e, soprattutto, non cambiano le disposizioni più aberranti che abbiamo già abbondantemente discusso e criticato. Per una disamina completa degli aspetti critici del decreto, leggete Armi e Tiro di novembre in edicola.