Sulla disciplina giuridica per le armi demilitarizzate (A6) e con caricatori “maggiorati”, regna una certa confusione: in attesa di conoscere il testo definitivo del recepimento, cerchiamo di chiarirci le idee
In questi giorni si attende che le commissioni parlamentari si pronuncino sulla bozza di recepimento della direttiva europea 2017/853 approvata dal consiglio dei ministri lo scorso 11 maggio. È logico attendersi che siano apportate modifiche e aggiustamenti, anche grazie ai suggerimenti delle associazioni di categoria. Nel frattempo, però, molti si chiedono cosa effettivamente dovrebbero fare gli appassionati nel caso in cui (cosa tutt’altro che improbabile) il decreto legislativo di recepimento sia approvato definitivamente così come è. Tra questi, ovviamente, i più confusi e spaventati sono i detentori delle “temibili” armi che rientreranno nelle categorie A6 (armi demilitarizzate) e A7 (semiautomatiche a percussione centrale con caricatore superiore a 5 colpi per carabina e 15 colpi per pistola), nonché dei caricatori “maggiorati”, cioè di capacità superiore ai limiti previsti dalla legge 110/75 (appunto, 5 e 15 colpi). Come ormai è la regola, cominciano a moltiplicarsi le ipotesi più fantasiose e grottesche, che è giusto cercare di “disattivare” prima che diventino dogma di fede, atteso peraltro il fatto che la formulazione della norma non è affatto chiara.
L’articolo 13 della bozza di recepimento dice che “a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, l’acquisizione e la detenzione di armi di cui alla categoria A, punti 6 e 7, dell’allegato I alla direttiva 91/477/Cee del Consiglio, del 18 giugno 1991, nonché di caricatori per armi da fuoco in grado di contenere un numero di colpi eccedente i limiti consentiti all’articolo 2, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, è consentita ai soli tiratori sportivi iscritti a federazioni sportive di tiro riconosciute dal Coni. A coloro che, alla data del 13 giugno 2017, detenevano legalmente le armi e i caricatori di cui al comma 3, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia alla data di entrata in vigore del presente decreto. In caso di cessione a qualunque titolo, si applicano le disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo”.
Cosa significa questo? In parole povere, che chiunque abbia denunciato l’acquisto di armi demilitarizzate o di armi dotate di caricatori superiori a 5 colpi per le carabine e 15 per le pistole, o la detenzione dei suddetti caricatori (per i quali la denuncia è diventata obbligatoria dal 2015), prima del 13 giugno 2017, non cambia niente, continueranno a detenerli esattamente come prima senza doversi iscrivere da nessuna parte.
Soltanto per coloro i quali hanno acquistato un’arma demilitarizzata o un’arma semiautomatica con caricatore “maggiorato”, e/o i relativi caricatori, dopo il 13 giugno 2017, sarà necessario iscriversi a una federazione del tiro.
Molti dei dubbi che ci pervengono in questi giorni da parte degli appassionati riguardano proprio la differenza tra “essere iscritti a un campo di tiro” o “essere iscritti a una federazione”. Fermo restando, come già anticipato, che all’atto della pubblicazione del testo definitivo le cose potrebbero cambiare, per come è formulato attualmente si fa esplicito riferimento a una federazione del tiro. Quindi, per fare un esempio, non sarà sufficiente essere iscritti a un Tsn, ma bisognerà avere la tessera dell’Uits. Allo stesso modo, non sarà sufficiente avere l’iscrizione a un campo di tiro privato, ma bisognerà essere iscritti (ipotesi) alla Fitds o a un’altra federazione del tiro. Ma quale federazione? Il testo di legge, per come è formulato, non lo specifica, quindi per ipotesi potrebbe essere valido anche iscriversi a una federazione che non utilizzi nelle proprie discipline di tiro le armi A6 e A7. A questo punto, per un appassionato che intenda semplicemente detenerle senza utilizzarle nell’ambito sportivo, potrebbe essere sufficiente iscriversi a una delle federazioni… che costano meno. Si pone, poi, un problema interpretativo non da poco, cioè se chi è iscritto a una Asd che pratica il tiro con armi A6 e A7 e che ha il riconoscimento di un ente di promozione sportiva affiliato al Coni sia da considerarsi “riconosciuto dal Coni” al pari di una federazione come l’Uits o la Fitav.
Un altro dei dubbi amletici che ci vengono sottoposti in queste settimane è se sia necessario iscriversi già adesso a una federazione del tiro, visto che si parla di un limite retroattivo risalente al 2017. La risposta è NO. Il limite del 2017 serve solo a identificare i soggetti che saranno obbligati a iscriversi a una federazione rispetto a quelli che non lo saranno, ma questo non significa che l’obbligo di iscrizione preveda (esempio assurdo) di pagare anche la tessera del 2017 “a posteriori”! Assolutamente NO.
Le armi A6 sono le pistole e le carabine originariamente a raffica, alle quali è stata disattivata la possibilità di sparare in full auto. Tra le armi lunghe possiamo citare a titolo di esempio i vari Ak47 militari, i Fal Bm59 eccetera, tra le armi corte c’è per esempio la pistola Steckin calibro 9×18.
Le armi A7 sono invece tutte le armi semiautomatiche (pistole e carabine) a percussione centrale dotate di caricatore superiore a 5 (carabine) o 15 (pistole) colpi. Secondo quanto previsto dal decreto legislativo 121 del 2013, per poter acquistare una di queste armi dopo il 5 novembre 2015, occorre che l’arma sia stata classificata sportiva.
A questo punto, in pratica, se la bozza di recepimento diventerà legge così come è, saranno due le date “spartiacque” per gli appassionati d’armi italiani: la prima è il 5 novembre 2015, data fissata dal decreto legislativo 121 del 2013 entro la quale era possibile acquistare armi della categoria B7 e caricatori “maggiorati” senza la necessità che tali armi fossero qualificate sportive; la seconda è il 13 giugno 2017, data di entrata in vigore della direttiva 2017/853, entro la quale era possibile acquistare armi demilitarizzate o semiautomatiche con caricatori “maggiorati” senza l’obbligo di iscriversi a una federazione sportiva. Tutto chiaro? No? Be’, non preoccupatevi, siete in buona compagnia! Ogni giorno di più, questa normativa sembra fatta apposta per non essere compresa, né dagli appassionati, né dagli operatori! Soprattutto considerando che le denunce armi NON riportano la data di acquisto di ogni singola arma, quindi con il passare del tempo sarà sempre più difficile riuscire a capire per gli operatori se un determinato soggetto sia sottoposto o no a un determinato obbligo. Ma tanto, alla fine, sarà sempre e comunque colpa nostra, no?
Per maggior chiarezza, abbiamo preparato uno specchietto riassuntivo che trovate in allegato qui sotto.