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Per quanto riguarda il “pugno di ferro” (o tirapugni, o noccoliera), e lo storditore elettrico, c’è molta confusione al riguardo, in quanto la maggior parte degli operatori di ps o non sa minimamente come considerare tali oggetti, oppure si va per le spicce considerandoli armi proprie a tutti gli effetti (come una pistola o una baionetta) e, quindi, presumendo che occorra il porto d’armi per l’acquisto e sia necessaria la denuncia. La realtà è un po’ diversa, vediamo di riassumerla brevemente.
La norma di riferimento è l’articolo 4 della legge 110/75, che proibisce il porto al di fuori della propria abitazione, salve le deroghe previste dall’articolo 42 del Tulps (porto d’armi), per “armi, mazze ferrate o bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere, storditori elettrici e altri apparecchi analoghi in grado di erogare una elettrocuzione”. Da questa dicitura, molti operatori di ps sbrigativamente deducono che le noccoliere e gli storditori elettrici siano armi punto e basta.
In realtà, è abbastanza chiaro che siano qualcosa di diverso, visto che l’articolo 4 in questione cita tali oggetti esplicitamente dopo aver elencato le armi vere e proprie. Quindi, se dice “armi…” seguito da una virgola, è evidente che tutto ciò che viene elencato dopo è qualcosa di differente rispetto alle armi. Inoltre, se le noccoliere eccetera fossero armi, la loro definizione sarebbe ricompresa nell’articolo 30 del Tulps, che fornisce appunto una definizione giuridica di “arma” ai fini dell’acquisto, del porto e dell’obbligo di denuncia. Ma dunque, se non sono armi, che cosa sono?
La risposta ce la fornisce l’articolo 585 del codice penale, che precisa: “agli effetti della legge penale per armi si intendono: 1. Quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l’offesa alla persona; 2. Tutti gli strumenti atti a offendere, dei quali è dalla legge vietato il porto in modo assoluto, ovvero senza giustificato motivo”. Con “agli effetti della legge penale” si intende che un delitto commesso con uno di tali oggetti si intende effettuato “a mano armata”, consentendo di applicare l’aggravante del caso. Gli strumenti atti a offendere di cui è proibito il porto in modo assoluto sono appunto quelli descritti dall’articolo 4 della legge 110/75 dopo le “armi”, mentre ovviamente gli strumenti atti a offendere di cui è proibito il porto senza giustificato motivo sono quelli del comma successivo del medesimo articolo, cioè strumenti da punta e da taglio (coltelli) eccetera.
Quindi, per sintetizzare: lo spray è di libera vendita e detenzione, non richiede il porto d’armi per l’acquisto né la denuncia e può essere portato fuori di casa, a patto che sia a base di oleoresin capsicum e non abbia una capacità della bomboletta superiore ai 20 ml; la noccoliera e lo storditore elettrico sono di libera vendita e detenzione, non richiedono il porto d’armi per l’acquisto né la denuncia, ma non possono essere portati fuori di casa per nessun motivo, neanche se si dispone (per esempio) del porto di pistola per difesa personale. Al di là del fatto che da un punto di vista pratico le espansive sarebbero da preferirsi, soprattutto in un contesto abitativo, perché meno inclini al rimbalzo rispetto a (per esempio) proiettili totalmente blindati e in grado di fornire una più veloce incapacitazione dell’aggressore, c’è d’altra parte il limite della legge 110/75 che, appunto, con le modifiche apportate dalla legge 356/92 proibisce addirittura il possesso di proiettili cosiddetti “a espansione”, limite che è stato circoscritto dalla circolare 559/C.11764.10171(L) del 17 giugno 1992 alla sola difesa personale, mentre ne è confermata la legittimità per gli sport del tiro e la caccia.
Quindi, ponendo il caso che un soggetto si trovi a detenere nella propria abitazione una carabina da caccia e un certo quantitativo di cartucce con palla espansiva, e non abbia (poniamo il caso) cartucce con palla non espansiva, ricorrendo i presupposti per la legittima difesa nella propria casa, come indicati nella nuova formulazione dell’articolo 52 del codice penale, a nostro avviso il soggetto potrà senz’altro far uso di ciò di cui dispone, cioè munizioni espansive, per aver ragione degli aggressori. D’altro canto, lo stesso articolo 52 cp ritiene sussistente il rapporto di proporzionalità tra offesa e difesa quando “taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere la propria o la altrui incolumità, i beni propri o altrui quando non vi è desistenza e vi è pericolo di aggressione”.
È bene sottolineare che, appunto, il codice penale parla di “armi legittimamente detenute”, non di “armi comuni da sparo”. Quindi, se uno si trova per le mani un’arma da caccia, o sportiva, può senz’altro usarla a casa propria per sopravvivere. E il codice penale non fa distinzioni sulle munizioni. Che quindi, anche se acquistate per scopo di caccia o di tiro a segno, ben potranno essere usate in emergenza per salvare la vita.
Certo, sarà molto più facile portare avanti questa tesi nel caso in cui l’aggressione avvenga a casa propria, piuttosto che sul luogo di lavoro (“altro luogo ove venga esercitata un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale”, dice l’art. 52 cp), perché a nostro avviso è più difficile giustificare una presenza sul luogo di lavoro di un’arma sportiva o da caccia per scopi diversi da una difesa personale “premeditata”. Però, anche in tal caso, se il possessore (in possesso di Porto di fucile per caccia o Tiro a volo) avesse portato con sé la carabina da caccia perché intendeva recarsi al poligono dopo la chiusura del negozio, a nostro avviso un “accidentale” impiego difensivo di tale arma (con munizioni espansive) sarebbe comunque giustificato.