Con sentenza n. 12550 del 9 luglio 2026 la sezione prima ter del Tar del Lazio ha respinto il ricorso di un cittadino che aveva richiesto, senza esito, alla prefettura la revoca del divieto di detenzione armi, disposto a suo tempo perché il titolare delle armi conviveva con il figlio con numerosi precedenti penali. Una volta cessata la convivenza, il cittadino aveva per l’appunto richiesto la revoca della misura inibitoria, ottenendo tuttavia il rifiuto, oggetto del ricorso al giudice amministrativo.
I giudici hanno tuttavia considerato che “il Consiglio di Stato ha di recente statuito che: “ai fini della valutazione di affidabilità dell’aspirante al titolo autorizzativo all’utilizzo delle armi, assume rilievo la frequentazione di persone gravate da procedimenti penali e di polizia, atteso che essa può dar luogo al rischio che l’arma sia appresa e venga impropriamente utilizzata: una tale valutazione risulta di per sé ragionevole, perché, per una buona regola di prudenza, è bene evitare che soggetti pregiudicati per gravi reati frequentino chi porti con sé armi. In questa ottica, uno degli elementi che concorre alla suddetta valutazione di affidabilità è il contesto socio-familiare dell’istante, ben potendo il diniego giustificarsi per una situazione che non riguarda direttamente il titolare delle armi, bensì un terzo verso cui sussistono fondate ragioni di sospetto. Tuttavia, deve altresì escludersi che il semplice legame di parentela, in assenza di ulteriori circostanze, possa da solo costituire un elemento valido e significativo ai fini della formulazione del giudizio probabilistico di non affidabilità del soggetto destinatario del provvedimento di diniego che, per quanto connotato da ampia discrezionalità, deve pur sempre essere caratterizzato da logicità e ragionevolezza (si veda, ad esempio, Cons. Stato, Sez. III, 26/01/2023, n. 923).” (Consiglio di Stato, sez. III, sent. n. 1549/2026; Tar Napoli, V Sezione, sentenza del 4 maggio 2026, n. 2847; v. anche Tar Palermo, IV Sezione, sentenza del 5 giugno 2026, n. 1708).
Nel predetto contesto giurisprudenziale, ritiene il Collegio che il provvedimento di conferma del divieto di detenzione armi in scrutinio sia ragionevolmente fondato su una prognosi di possibile abuso delle armi, atteso che la cessazione della convivenza con il figlio pluripregiudicato non esclude la frequentazione con il medesimo, circostanza che ben può costituite indice sintomatico di inaffidabilità nella custodia delle armi. In via più generale, deve osservarsi che “in materia di detenzione e porto di armi, l’Autorità di Pubblica Sicurezza gode di ampia discrezionalità nel valutare la sussistenza dei requisiti di affidabilità del soggetto nell’uso e nella custodia delle armi, a tutela della pubblica incolumità. L’ampiezza di tale discrezionalità deriva, sotto un primo profilo, dall’assenza nel nostro ordinamento di posizioni di diritto soggettivo con riguardo alla detenzione e al porto di armi, costituendo tali situazioni eccezioni al generale divieto di circolare armati di cui all’art. 699 del codice penale ed all’art. 4, comma 1, della legge n. 110/1975; sotto altro profilo, dalla circostanza che, ai sensi degli artt. 11, 39 e 43 del T.U.L.P.S., il compito dell’Autorità di Pubblica Sicurezza, da esercitare con ampia discrezionalità, non è sanzionatorio o punitivo ma è quello di natura cautelare consistente nel prevenire abusi nell’uso delle armi da parte di soggetti non pienamente affidabili, tanto che il giudizio di non affidabilità è giustificabile anche in situazioni che non hanno dato luogo a condanne penali o a misure di pubblica sicurezza. Il Legislatore ha quindi affidato alla ridetta Autorità il compito di valutare con il massimo rigore le eccezioni al citato divieto di circolare armati e, dunque, qualsiasi circostanza che consigli l’adozione del provvedimento di rigetto della domanda di porto o di detenzione dell’arma, onde prevenire la commissione di reati e, in genere, di fatti lesivi della pubblica sicurezza. In sintesi, come ripetutamente è stato affermato dalla giurisprudenza, per un verso, il divieto di detenere e di portare armi non implica un concreto ed accertato abuso nella tenuta di queste ultime, risultando sufficiente che il soggetto non dia affidamento di non abusarne, sulla base del prudente apprezzamento di tutte le circostanze di fatto rilevanti nella concreta fattispecie da parte dell’Autorità amministrativa competente (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 10 ottobre 2014, n. 5039; sez. III, 31 marzo 2014, n. 1521; sez. VI, 10 maggio 2006, n. 2576), per altro verso, la verifica positiva del requisito di affidabilità ha lo scopo di prevenire, per quanto possibile, i delitti, ma anche i sinistri involontari che potrebbero avere occasione per il fatto che soggetti non pienamente affidabili abbiano la disponibilità di armi (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 1 agosto 2014, n. 4121; TAR Palermo, sez. II, 4 aprile 2022, n. 1166).” (ex multis: Tar Palermo, IV Sezione, sentenza del 29 ottobre 2024, n. 3002)”.



