Il contratto collettivo nazionale di lavoro dei servizi fiduciari prevedrebbe una retribuzione minima, almeno per i livelli più bassi, inferiore alla soglia di povertà e non proporzionale alla qualità e alla quantità del lavoro svolto. A denunciare il fenomeno è stato Giuseppe Alviti, presidente dell’Associazione nazionale guardie particolari giurate, facendo riferimento, in particolare, alla retribuzione prevista per il livello “D” del contratto, pari a 930 euro lordi mensili, quindi 630 euro, circa, netti. A supportare questa affermazione c’è anche la giurisprudenza, con due sentenze, dei tribunali di Torino e Milano, che hanno confermato che tale retribuzione non sarebbe rispettosa dei principi sanciti dall’articolo 36 della Costituzione.
Il tribunale di Milano, in particolare, con sentenza del n. 225 25/02/2020, ha dichiarato l’illegittimità della retribuzione oraria riconosciuta ai lavoratori inquadrati nel livello “F” del ccnl Servizi fiduciari, sancendo che “In tema di servizi di vigilanza, la retribuzione oraria lorda di soli euro 4,60, viola apertamente il principio di sufficienza della retribuzione di cui all’art. 36 Cost. (come emerge dal semplice raffronto con i trattamenti economici previsti, per lo svolgimento di analoghe mansioni, da diversi CCNL), non potendo permettere al lavoratore di condurre una esistenza dignitosa e di far fronte alle ordinarie necessità della vita”.
«La retribuzione prevista dal ccnl Servizi Fiduciari, pertanto, rappresenta un pregiudizio per i lavoratori che, a fronte delle energie prestate, non hanno quale corrispettivo quella retribuzione, sufficiente e proporzionata, prevista dall’art. 36 della Costituzione», ha commentato Giuseppe Alviti. «Il contratto collettivo del Servizi fiduciari», ha aggiunto, «viola i più elementari principi costituzionali nonostante sia stato sottoscritto da ben due delle tre sigle sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, ponendosi con le sue previsioni ben al di sotto della soglia di povertà. Non sempre la contrattazione collettiva anche quella rappresentativa è in grado di assolvere i suoi compiti a favore del soggetto debole del rapporto di lavoro. Ma vi è sempre un giudice a Berlino che vi pone riparo, come nel nostro caso».