I Tsn devono inventariare anche le aria compressa sotto 7,5 joule

Una sentenza della Cassazione evidenzia come, a parere dei giudici, anche le armi ad aria compressa sotto i 7,5 joule debbano essere inventariate come le armi da fuoco

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Con sentenza n. 7662 del 26 febbraio 2026 (udienza del 16 gennaio), la Cassazione ha accolto il ricorso presentato dal procuratore della Repubblica contro la sentenza di assoluzione nei confronti del presidente di una sezione Tsn, accusato di alcune irregolarità nella tenuta dei registri della sezione. Tra i rilievi che erano stati ascritti al presidente, anche il fatto che in sezione vi fossero due carabine ad aria compressa di modesta capacità offensiva, quindi con energia sotto i 7,5 joule. Sul punto, i giudici hanno accolto il ricorso, evidenziando come anche le armi di modesta capacità offensiva (che pure, come è noto, non sono soggette a denuncia ex art. 38 Tulps, debbano ciò nonostante essere inserite nell’inventario delle armi prescritto dall’articolo 31 della legge 110/75. I giudici hanno così motivato la decisione: “Il giudice di merito ha ritenuto che le armi a bassa potenzialità offensiva non dovessero essere inserite nell’inventario di cui alla lett. b) del terzo comma dell’art. 31 della legge n. 110 del 1975, sul rilievo che la disposizione non è richiamata dal D.M. 9 agosto 2001, n. 362. L’argomentazione non convince. L’art. 31, comma terzo, cit. annovera tra i documenti obbligatori, di cui prescrive ai presidenti delle sezioni la tenuta e il costante aggiornamento, in vista dell’esibizione in occasione delle verifiche dell’autorità di pubblica sicurezza, «l’inventario delle armi in dotazione» con la relativa descrizione per numero di matricola, tipo, calibro, fabbrica e nazionalità, e con richiamo ai titoli che ne legittimano la provenienza. La disposizione fa letteralmente riferimento alle “armi”, nozione non limitata alle “armi comuni da sparo” disciplinate dall’art. 2 della medesima legge n. 110 del 1975, nella quale sono ricomprese anche le “armi con modesta capacità offensiva” disciplinate dal D.M. 9 agosto 2001, n. 362, soggette a immatricolazione e punzonatura. Le armi con potenza inferiore a 7,5 joule, sebbene di libera vendita, non sono armi giocattolo e sono connotate da intrinseca potenzialità offensiva (cfr. Sez. 1, n. 38343 del 10/09/2021, Gullo, Rv. 282046 – 01, secondo cui «in tema di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, la detenzione di una carabina ad aria compressa con energia cinetica inferiore a 7,5 joule integra la violazione del divieto di detenere armi, atteso che, non trattandosi di arma giocattolo, deve considerarsi a tutti gli effetti quale arma dotata di potenzialità offensiva»). Trattandosi di armi che per la loro peculiare natura sono destinate ad essere utilizzate, ai sensi dell’art. 9, comma 3, D.M. cit., in poligoni, anche in relazione ad esse si pone l’esigenza di assicurare la rigorosa vigilanza cui è preordinata l’imposizione di obblighi documentali. Lo stesso D.M. n. 362 del 2001, del resto, pur esonerando i possessori di tali armi dall’obbligo di denuncia, prevede cautele e restrizioni nella circolazione, non potendo essere portate fuori dall’abitazione senza giustificato motivo, né in riunioni pubbliche (art. 9), dovendo essere trasportate scariche e riposte nella custodia (art. 10), essendo previsto l’obbligo per il commerciante di armi di annotare nell’apposito registro delle operazioni giornaliere, di cui all’art. 35 r.d. 18 giugno 1931, n. 773, le generalità degli acquirenti (art. 7)”.