Con sentenza n. 4914 del 31 maggio 2024, la sezione terza del Consiglio di Stato ha accolto in parte il ricorso di una cittadina, che si è vista comminare dalla prefettura un divieto di detenzione armi, per alcune violazioni consistenti nella mancata notifica dello spostamento di indirizzo di un’arma comune e nella mancata denuncia di 95 cartucce (reati estinti mediante oblazione). Il divieto di detenzione è stato esteso tanto alle armi comuni da sparo detenute dalla proprietaria, quanto alle armi antiche detenute in forza della specifica licenza di collezione rilasciata dalla questura. In relazione a quest’ultimo aspetto, la proprietaria ha presentato ricorso al Tar, che tuttavia è stato respinto, e quindi al Consiglio di Stato, che l’ha invece accolto, determinando un precedente giurisprudenziale decisamente interessante. I giudici amministrativi di secondo grado, infatti, hanno dichiarato che “Il divieto sub iudice, pur non recando alcuno specifico riferimento alla suddetta Collezione, si riferisce “a qualsiasi specie di armi, munizioni o materiali esplodenti”, con lata estensione applicativa anche alle armi storiche, detenute dalla ricorrente in forza di un differente titolo, costituito dall’autorizzazione questorile datata 9.11.2001. Tale estensione non risulta legittima, per le seguenti ragioni. Le armi storiche sono sottoposte ad un regime giuridico parzialmente diverso rispetto a quello delle armi comuni e seguono un differente canale di autorizzazione alla detenzione e di revoca, come emerge dall’art. 47 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635 e dall’art. 11 del D.M. 14.4.1982, che prevedono il carattere permanente della licenza; dall’art. 32 della legge n. 110 del 1975, che vieta la distruzione delle armi antiche e artistiche comunque versate all’autorità di pubblica sicurezza o alle direzioni di artiglieria senza il preventivo consenso di un esperto nominato dal sovrintendente per le gallerie competente per territorio, prevedendo che le armi riconosciute di interesse storico e artistico debbano essere destinate alle raccolte pubbliche indicate dalla sovrintendenza; dall’art. 8 del D.M. 14.4.1982, che disciplina un procedimento ad hoc per l’ottenimento della licenza di “Collezione”; dall’art. 12 del medesimo D.M. 14.4.1982 “Collezioni – Revoca della licenza”, il quale, nel richiamare l’art. 11 ultimo comma del R.D. n. 773/1931 (“Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego dell’ autorizzazione”), affida la revoca alla competenza del Questore, che ha l’obbligo di riferire al Sovraintendente per i beni artistici e storici ed al Prefetto, il quale deve invitare l’interessato a trasferire le armi a persone od enti legittimati, ovvero a depositarle presso un ente di diritto pubblico abilitato, indicato dalla competente sovraintendenza.
Tale particolareggiato quadro normativo consente di affermare che, in relazione alle Collezioni di armi storiche, non si applica l’obbligo di cessione a terzi o disattivazione, ovvero in mancanza la confisca con successivo versamento alla competente Direzione di artiglieria per la distruzione. Tali conseguenze, infatti, determinerebbero la compromissione dell’interesse alla conservazione del bene, in ragione del suo intrinseco valore storico artistico, oggetto di specifica tutela da parte del legislatore mediante la soprarichiamata specifica disciplina legislativa e regolamentare.
Del resto, com’è stato correttamente evidenziato dall’appellante, il divieto di detenzione impugnato è stato adottato in dichiarata applicazione dell’art. 39 R.D. n. 773/1931, il quale attribuisce al Prefetto il potere di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, “denunciate ai termini dell’articolo precedente”, ovverossia dell’art. art. 38, il quale esenta dall’obbligo di denuncia “i possessori di raccolte autorizzate di armi artistiche, rare o antiche” (cfr. comma 2).
Ciò conferma che, indubbiamente, il divieto di detenzione impugnato può concernere esclusivamente le armi e munizioni per le quali sussiste l’obbligo di denuncia di detenzione ex art. 38 cit. (nella specie la Beretta e le sue cartucce) ma non anche la collezione di armi artistiche, rare o antiche di proprietà dell’appellante. Per tali ragioni, non può essere condivisa la decisione impugnata nella parte in cui, non considerando il sopradelineato quadro normativo, ha accomunato le armi artistiche, rare o antiche costituenti Collezione alle armi comuni da sparo, estendendo ad esse il divieto di detenzione e relegando ad una fase meramente esecutiva il compimento delle verifiche prescritte dall’art. 32, co. 9 e 10, della L. n. 110/1975.
A differenti conclusioni non potrebbe peraltro giungersi nemmeno attribuendo al provvedimento impugnato valore e sostanza di provvedimento di revoca implicita della licenza di raccolta e detenzione emessa dal Questore della Provincia di Potenza in data 9.11.2001. Ed infatti, nel tratteggiare i connotati ed i limiti di ammissibilità del cd. “provvedimento implicito”, la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato ha chiarito che: “a) deve esistere, a monte, una manifestazione espressa di volontà della pubblica amministrazione (sub specie comportamento concludente o altro atto amministrativo); b) tale atto o comportamento deve provenire da un organo amministrativo competente e nell’esercizio delle sue attribuzioni; c) l’atto implicito deve, a sua volta, rientrare nella sfera di competenza dell’autorità amministrativa che ha emanato l’atto presupposto; d) per l’atto implicito la legge non deve richiedere una forma determinata a pena di nullità, dovendosi, comunque, rispettare le forme procedimentali previste per l’emanazione dell’atto; e) deve sussistere un collegamento esclusivo e bilaterale tra l’atto implicito e l’atto presupponente, il primo dovendo costituire l’unica conseguenza possibile dell’atto a monte espresso f) che in ogni caso, emergano e factis (avuto riguardo al concreto andamento dell’iter procedimentale e alle effettiva acquisizioni istruttorie) gli elementi necessari alla ricostruzione del potere esercitato” (cfr. Cons. Stato, sez. V, n. 1034/2018 ; Cons. Stato, sez. V, n. 5822/2019). Nel caso oggetto del presente giudizio, difettano i presupposti previsti dalla lettera “c”, stante la competenza del Questore, normativamente prevista, per la revoca della licenza, e dalla lettera “e”, dovendosi escludere, per le già indicate distinzioni di disciplina e di ratio giustificatrice, che la revoca della licenza della Collezione possa considerarsi l’unica conseguenza possibile dell’atto a monte, concernente le armi comuni detenute dall’appellante e soggiacenti alla disciplina propria delle stesse, non automaticamente estendibile anche alle Collezioni. Per tali ragioni, in parziale riforma della decisione impugnata, l’originario ricorso deve essere accolto ed il provvedimento impugnato deve essere riformato, limitatamente alla parte in cui il divieto è stato esteso anche alla Collezione delle armi antiche, artistiche e rare, autorizzata con la licenza rilasciata dal Questore della Provincia di Potenza in data 9.11.2001”.