Il ministero dell’Interno ha diffuso una circolare nella quale conferma che, con la proroga al 30 aprile dello stato di emergenza, i porti d’arma scaduti dal 31 gennaio 2020 sono prorogati fino al 29 luglio 2021
Con la circolare 557/PAS/U/000809/12982.D(11) del 20 gennaio, il ministero dell’Interno ha confermato che la proroga dello stato di emergenza in conseguenza del Covid 19 al 30 aprile 2021, proroga conseguentemente la validità di tutti i porti d’arma scaduti dopo il 30 gennaio 2020 fino al 29 luglio 2021 (salve ulteriori proroghe).
La circolare chiarisce inoltre che i documenti di identità scaduti nello stesso periodo conservano la loro validità fino al 30 aprile 2021. I porti d’arma sono anche documenti di identità perciò, come già era stato osservato dal ministero in passato, tra il 30 aprile 2021 e il 29 luglio la licenza di porto d’armi continuerà a essere valida per l’acquisto e il trasporto di armi, ma non come documento di identità, che dovrà quindi essere comprovata mediante l’esibizione di un altro documento valido.
Ovviamente chi abbia il porto d’armi scaduto dopo il 31 gennaio, non è “obbligato” ad attendere per il deposito della richiesta di rinnovo fino alla scadenza prorogata. Anzi, è opportuno sottolineare che molte questure sono riuscite a smaltire l’arretrato conseguente al lockdown della scorsa primavera. Quindi, se si riesce a fare i certificati medici e il resto dei documenti in questo peculiare momento storico, è senz’altro opportuno presentarli alla propria questura per il rinnovo (tenendo presente che NON è obbligatorio consegnare il porto d’armi scaduto o in scadenza, essendo il porto in questione ancora utilizzabile per l’acquisto o il trasporto). Quando la questura avrà pronto il nuovo porto d’armi, si consegnerà il vecchio.
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