Il Tar del Lazio sul piano straordinario di gestione della fauna

Il Tar del Lazio ha annullato una parte del piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica 2023, ripristinando alcuni limiti previsti dalla 157/92

Il Tar del Lazio, con sentenza n. 4460 del 10 marzo 2023, si è pronunciato sul ricorso che una cordata di associazioni ambientaliste aveva proposto in merito al piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica adottato nel 2023 dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica.

A fronte delle manifestazioni di trionfo da parte delle associazioni ambientaliste, il presidente nazionale Federcaccia Massimo Buconi, in un proprio comunicato stampa ha fornito una lettura differente: “Per le associazioni ambientaliste e anticaccia che hanno presentato il ricorso, la recente pronuncia del Tar Lazio sarebbe la pietra tombale del piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica, che oltre ad avere per loro l’inaccettabile fine di gestire, come da nome, attivamente la fauna contenendo il numero di quella in eccesso o aliena, ha anche il peccato d’origine di essere stato voluto e varato dal ministro Lollobrigida. La verità è proprio l’opposto: con la sentenza del Tar Lazio l’impianto generale del Piano ha superato le censure avanzate e confermato la bontà delle scelte fatte nel rispetto di ambiente e tutela faunistica. Se andiamo a leggere la sentenza è chiaro anche senza essere fini giuristi che il Tar Lazio ha sancito senza possibilità di essere mal interpretato, che i sospetti di incostituzionalità sollevati sono ‘manifestamente infondati’ e che l’attività di programmazione straordinaria è pienamente compatibile con i principi comunitari e nazionali. Rimane il richiamo, scontato e altrettanto pienamente condivisibile, del rispetto per la tutela delle aree protette e della fauna selvatica.

La sentenza prosegue dando piena legittimazione, quindi rigettando le opposizioni avanzate dai ricorrenti, alla pratica dell’abbattimento selettivo sia diurno che notturno; l’uso di apparecchiature tecniche quai intensificatori di luce, visori e strumenti di illuminazione per garantire efficacia e precisione. Anche la previsione dei metodi alternativi all’abbattimento, secondo i ricorrenti non soddisfacentemente espressa nel Piano è stata invece valutata conforme da parte dei giudici. E allora quale sconfitta festeggiano gli anticaccia? In realtà qualcosa da rivedere c’è e il Tar in nome dell’incolumità pubblica ha richiamato il valore dei divieti previsti dall’art. 21 della legge quadro, sottolineando la validità di norme come il divieto di sparare in direzione di abitazioni, strade, eccetera e l’impiego di armi da fuoco nei centri abitati. Su questo punto saranno necessari rapidi chiarimenti e metodologie applicative da parte delle autorità competenti. Il tribunale ha poi ricordato che non si possono prevedere deroghe generalizzate ai divieti comunitari sull’uso di mezzi di cattura non selettivi. È stata annullata l’esclusione automatica dei metodi alternativi per le specie “parautoctone” (quelle presenti prima del 1500 d.C. come daino e coniglio selvatico), che non possono essere equiparate in tutto e per tutto alle specie esotiche invasive. Infine, il Tar ha annullato la previsione del commissariamento automatico degli Enti gestori delle aree protette regionali in caso di mancato adeguamento al Piano entro sei mesi. Se si escludono questi pochi punti, importanti non lo nego ma del tutto secondari in realtà all’applicazione del Piano, non posso che concordare con chi legge questa sentenza come un test dal quale il Piano straordinario esce non solo promosso ma rafforzato in quelli che sono i principi e le previsioni principali. Direi quindi che possiamo ritenerci soddisfatti e quel “stop al piano Lollobrigida” che titola molti interventi di parte letti in questi giorni, deve essere cambiato in “Avanti col Piano Straordinario”, più rispondente al vero e soprattutto più utile al Paese, al territorio e alla biodiversità”.