In seguito alle numerose richieste di chiarimento giunte da molte questure, il ministero degli Interni ha pubblicato, il 20 maggio 2003, la circolare N° 557/B.9471-10100.2(4)l, che ha lo scopo di chiarire l’applicazione della precedente circolare emessa il 9 maggio dal ministro Pisanu dopo le stragi di Milano e Aci Castello. Ecco il testo della circolare: In relazione ai quesiti finora pervenuti e allo scopo di agevolare l’attuazione della direttiva ministeriale indicata in oggetto, si ritiene opportuno fornire, qui di seguito, alcuni suggerimenti operativi. Certificazione sanitaria Essa dovrà corrispondere compiutamente al modello predisposto dal competente ministero e dovrà contenere l’espressa indicazione che l’interessato risulta in possesso dei requisiti previsti dal Dm 28 aprile 1998. Attesa l’identità dei profili sanitari di interesse, analoga certificazione, formulata sulla scorta della medesima documentazione sanitaria, dovrà corredare anche le richieste di Nulla osta all’acquisto di armi. A tale proposito, le SS. LL. sono pregate di valutare l’opportunità di sensibilizzare al riguardo i competenti organi sanitari. Revisione straordinaria delle certificazioni sanitarie Poiché, per l’aggiornamento dei dati sanitari, non può prescindersi dalla collaborazione degli interessati e dalla disponibilità dei medici competenti, i sigg. questori assegneranno un termine, non inferiore a 30 giorni (e, comunque, non superiore a 90), commisurato alle esigenze locali. In relazione a tali esigenze e al numero dei soggetti interessati, le SS. LL. potranno, inoltre, scaglionare le richieste dando priorità alle persone che possiedono un titolo di polizia da più tempo e per le quali non sia prossimo il momento del rinnovo. Si precisa, infine, che trattandosi dell’attestazione di un requisito richiesto per la permanenza delle licenze, l’eventuale mancata presentazione non potrà che comportare il ritiro del titolo di polizia e, ricorrendone i presupposti, il divieto di detenzione delle armi; di quanto sopra dovrà darsi atto in calce al provvedimento. Relativamente al bollo, si ritiene che la documentazione sanitaria di cui sopra debba esserne esente, atteso che la stessa, pur se rilasciata a richiesta di parte, accede a un provvedimento attivato per esigenze di pubblica sicurezza, rientrando nella fattispecie di cui al n. 3 della tabella B allegata al Dpr 26 ottobre 1972, n. 642. Revisione straordinaria degli altri requisiti La revoca i il ritiro del titolo conseguiranno, inoltre, necessariamente, nei casi in cui, nel corso della verifica straordinaria, emergano fatti, eventi o condotte “che possano far dubitare, anche per indizi, del possesso o della permanenza dei requisiti di affidabilità richiesti” dalle norme vigenti. A tale proposito, nel ribadire l’assoluta necessità del tempestivo aggiornamento dei dati, si suggerisce alle SS. LL. di adottare le iniziative più appropriate in sede locale per conseguire gli aggiornamenti occorrenti per l’eventuale adozione dei provvedimenti di competenza. Ciò appare particolarmente utile, anche al fine di mirare appropriatamente i controlli, nei confronti dei detentori di armi che non siano titolari di licenze di porto delle stesse, relativamente ai quali le verifiche saranno comunque volte ad accertare se le armi stesse siano custodite, nel luogo a suo tempo dichiatato, con le opportune cautele e, nel contempo, se gli interessati diano ancora, per condizioni di salute o comportamento, piena garanzia di affidabilità. Si ritiene opportuno precisare, infine, che, ferma restando la data del 30 giugno per la comunicazione dei dati salienti circa le iniziative adottate entro quella data, la revisione straordinaria proseguirà fino a conclusione delle operazioni, fornendo i successivi aggiornamenti con cadenza bimestrale. Al fine di rendere più uniforme possibile la rilevazione delle notizie richieste, si prega di voler usare lo schema allegato. Per il Capo della polizia Il direttore dell’ufficio per l’amministrazione generale Cazzella
La circolare che spiega la circolare
Il ministero degli Interni ha pubblicato, il 20 maggio 2003, la circolare N° 557/B.9471-10100.2(4)l, che ha lo scopo di chiarire l’applicazione della precedente circolare emessa il 9 maggio