Il ministero è tornato a occuparsi della proroga della durata dei porti d’arma per l’emergenza Coronavirus. Chiarendo che la licenza può addirittura avere validità oltre la scadenza del libretto
Con circolare n. 557/PAS/U/005144/12982.D(11) del 13 maggio, il ministero dell’Interno è tornato a occuparsi della proroga della validità delle licenze (e quindi, principalmente, dei porti d’arma) disposta dai decreti e dalle leggi emanati per l’emergenza Coronavirus.
Nella circolare sono previsti anche esempi pratici per consentire una piena comprensione di quelle che sono le attuali scadenze prorogate, rispetto alla naturale scadenza prevista. L’aspetto più interessante e per certi versi innovativo è che, seguendo quanto previsto dagli articoli 103 e 104 del decreto 17 marzo 2020, n. 18, esiste una differenza tra la proroga di validità dei documenti di identità e la proroga di validità delle licenze (anche) in materia di armi. Come è noto, però, i porti d’arma sono costituiti da due parti: il libretto, nel quale sono riportati la foto e i dati del proprietario, e la licenza, il “foglietto” che è inserito nel libretto, che è la licenza di porto d’armi vera e propria. Il libretto, secondo la vigente normativa, è a tutti gli effetti un documento di identità, il che però significa che la proroga della sua validità, che non può in alcun caso superare il 31 agosto, potrebbe esaurirsi prima della proroga della validità della licenza, che risulta essere invece prorogata per 90 giorni oltre la fine dello stato di emergenza (per le licenze scadute tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020). Quindi si potrebbe anche verificare il caso, dopo il 31 agosto, che il libretto del porto d’armi non sia più valido, mentre la licenza lo sarebbe invece ancora. A quel punto che cosa accade? La risposta del ministero è molto interessante: “Si ritiene che il titolo abilitativo ancora in corso di validità, seppure non “accompagnabile” con il libretto di porto d’armi scaduto, continui a esplicare i suoi effetti abilitativi, e quindi consenta il porto delle armi per le quali è stato rilasciato, essendo l’identità personale comprovabile mediante l’esibizione di uno degli altri documenti di identità”.
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