La Corte costituzionale ha bocciato la legge veneta che sanziona i disturbatori della caccia. Ma un progetto analogo è già stato presentato a livello nazionale
Con sentenza n. 148 dell’11 luglio 2018, la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma che la regione Veneto aveva approvato all’inizio del 2017 per sanzionare le attività di disturbo alla caccia e alla pesca. La questione di costituzionalità era stata sollevata dal presidente del Consiglio dei ministri ed è stata accolta dalla Corte, la quale ha riconosciuto che la normativa approvata dalla Regione Veneto copre una materia sulla quale lo Stato ha potestà legislativa esclusiva. La corte ha infatti osservato che “nel caso di specie, contrariamente a quanto sostenuto dalla Regione Veneto, le sanzioni non possono essere ricondotte alla materia "caccia e pesca". Non si tratta, infatti, di sanzioni amministrative poste a presidio di prescrizioni relative all'esercizio di tali attività, come nel caso dell'art. 35 della legge reg. Veneto n. 50 del 1993 e dell'art. 33 della legge reg. Veneto n. 19 del 1998, che al contrario contengono un elenco di fattispecie di inosservanze di puntuali obblighi e adempimenti posti a carico di coloro che le esercitano. La condotta presa in considerazione si sostanzia in atti di «ostruzionismo» o «disturbo», rispetto ai quali la caccia e la pesca rilevano solo al fine di delimitare l'ambito delle persone offese e l'elemento psicologico. La finalità perseguita non è quella di assicurare il rispetto di specifici obblighi settoriali posti dal legislatore per regolamentare l'esercizio delle attività venatoria o piscatoria. È, invece, quella di garantire il diritto all'esercizio delle attività in questione al riparo da interferenze esterne e di prevenire la possibilità di reazione della persona offesa. Le norme impugnate, quindi, attengono a comportamenti che pregiudicano la «ordinata e civile convivenza nella comunità nazionale» (tra le altre, sentenze n. 108 del 2017, n. 300 del 2011, n. 274 del 2010, n. 129 del 2009), e in quanto tali sono riconducibili alla materia «ordine pubblico e sicurezza» di cui alla lettera h) del secondo comma dell'art. 117 Cost., pur nella lettura rigorosa che questa Corte ha operato della stessa”.
A tal proposito occorre ricordare che nelle scorse settimane l’onorevole Maria Cristina Caretta (Fdi) ha presentato un disegno di legge alla camera, volto proprio a estendere a livello nazionale quanto aveva inteso fare il Veneto a livello regionale.