La corte del Lussemburgo sulla caccia in deroga
La corte di giustizia del Lussemburgo si è pronunciata in merito alla causa che oppone il Wwf italia e altre associazioni ambientaliste alla regione Lombardia. Nella sentenza si legge che “La direttiva europea per la conservazione degli uccelli selvatici impone agli Stati membri, indipendentemente dalla ripartizione delle competenze, di garantire che i prelievi venatori non superino un determinato tetto (piccole quantita), da stabilire in base a dati scientifici rigo…
La corte di giustizia del Lussemburgo si è pronunciata in merito alla causa che
oppone il Wwf italia e altre associazioni ambientaliste alla regione Lombardia.
Nella sentenza si legge che “La direttiva europea per la conservazione degli
uccelli selvatici impone agli Stati membri, indipendentemente dalla
ripartizione delle competenze, di garantire che i prelievi venatori non
superino un determinato tetto (piccole quantita), da stabilire in base a dati
scientifici rigorosi, conforme alla limitazione imposta dalla norma”. La
domanda di pronuncia pregiudiziale ai giudici del Lussemburgo è stata rivolta
dal Tar della Lombardia chiamato a pronunciarsi sulla caccia al fringuello e
alla peppola per la stagione 2003-2004, in deroga al regime di protezione della
direttiva. I giudici europei ricordano nella sentenza che le disposizioni
nazionali di recepimento per quanto riguarda le ”piccole quantita” devono
consentire alle autorità incaricate di autorizzare prelievi in deroga di
uccelli di una determinata specie ”di fondarsi su indici sufficientemente
precisi per quanto riguarda i quantitativi massimi da rispettare. Il totale dei
prelievi venatori autorizzati per ciascuna specie protetta”, si legge ancora
nella sentenza, “da ciascuna autorità incaricata non deve superare il tetto,
conforme alla limitazione di prelievi di piccole quantità fissato per una
determinata specie a livello nazionale. L’obbligo agli Stati di garantire che i
prelievi di uccelli siano effettuati solo in piccole quantita”, sottolineano
inoltre i giudici europei, esige che i procedimenti amministrativi previsti
siano organizzati in modo che sia le decisioni di chi autorizza i prelievi in
deroga sia le modalità di applicazione della decisioni siano sottoposte a un
controllo efficace effettuato tempestivamente”.