Una crisi coniugale dagli inizi burrascosi, ma che si conclude poi con una separazione consensuale, non può giustificare il perdurare di un divieto di detenzione armi: lo ha stabilito il Tar del Lazio (sezione Prima ter) con la sentenza n. 14790/2022, pubblicata l’11 novembre 2022.
In particolare, il cittadino aveva fatto ricorso al Tar perché oggetto di un provvedimento di divieto di detenzione delle armi, con contestuale obbligo di cessione delle armi medesime entro 150 giorni. Il motivo del provvedimento della prefettura si basava su alcune querele presentate dalla moglie del ricorrente, poi ritirate, nell’ambito di una crisi coniugale poi risoltasi con una separazione consensuale.
I giudici hanno accolto il ricorso, osservando che “la relazione della Prefettura non tiene conto dei fatti rappresentati e comprovati dal ricorrente, essendovi stata la remissione delle querele per reati non commessi con l’uso delle armi, con verosimile improcedibilità del procedimento penale; infatti, nel caso di specie vengono in rilievo le querele della moglie, subito ritirate, che si collocano nell’ambito di una controversia familiare per la separazione dei coniugi; anche la vertenza familiare si è conclusa con la separazione consensuale degli stessi. Pertanto, il ricorso è fondato sotto il profilo del difetto di istruttoria e di motivazione del provvedimento gravato. Il provvedimento non ha tenuto in alcun modo conto delle circostanze relative alla idoneità all’uso delle armi del ricorrente e alla consistenza delle querele presentate dalla moglie, in risposta al ricorso di separazione con addebito presentato dal marito, e ritirate pochi mesi dopo, all’atto della firma della separazione consensuale. Alla luce della documentazione depositata in atti e della intervenuta composizione consensuale della separazione, non sussistono i presupposti idonei all’adozione del provvedimento. La natura precauzionale della misura richiede pur sempre la sussistenza di elementi a sostegno del ritenuto pericolo di abuso delle armi, che nel caso in esame non risultano esplicitati”.