Con una circolare, il ministero dell’Interno ribadisce che le Gpg non possono svolgere compiti di controllo del territorio. Minacciando pesanti sanzioni per gli istituti
Con circolare 557/PAS/U/017145/10089.D(1)REG del 16 dicembre 2019, il ministero dell’Interno ha inteso rispondere a una serie di quesiti e questioni aperte in merito alla disciplina giuridica delle guardie giurate e degli istituti di vigilanza.
In particolare, la circolare si sofferma sul concetto di sicurezza complementare e sussidiaria, che le guardie giurate possono svolgere oltre alla loro funzione primaria che consiste nella salvaguardia e custodia dei beni altrui. In particolare sulla sicurezza complementare la circolare afferma che “ricomprende quelle attività attraverso le quali viene prestato un concorso finalizzato ad assicurare la sicurezza di alcuni siti, puntualmente individuati dall’art. 256 bis del R.D. 635/1940, nonché di aeroporti, porti, stazioni ferroviarie e altre infrastrutture del trasporto pubblico… (omissis)… come evidente si tratta di un ampio ventaglio di attività che incontrano tuttavia precisi limiti, il primo dei quali è quello per cui è precluso agli istituti di vigilanza e alle guardie giurate l’esercizio di pubbliche funzioni. La ricaduta di questo principio è che il personale giurato riveste unicamente la qualifica di incaricato di pubblico servizio e che, anche quando esso è impiegato nell’ambito di dispositivi apprestati per la sicurezza delle grandi infrastrutture del trasporto, non può compiere autonomamente operazioni che, implicando menomazioni o restrizioni della libertà personale altrui, possono essere effettuate solo da appartenenti alle forze di polizia in possesso delle qualifiche di ufficiale e agente di ps e di pg”.
Relativamente alle operazioni espletabili in concreto, la circolare sottolinea che “non possano essere conferiti ad istituti di vigilanza privata compiti che…(omissis)… assumano i contorni di una vera e propria attività di controllo del territorio che, nella sua accezione tecnica e corretta, costituisce una modalità di estrinsecazione della funzione di prevenzione generale dei reati, demandata in via esclusiva all’amministrazione della pubblica sicurezza e per essa, sul territorio, alle autorità provinciali di ps e alle forze di polizia. Ciò vale a maggior ragione nel caso in cui si controverta dell’affidamento di compiti di controllo sulle persone che, in realtà, possono essere espletati solo dagli ufficiali e agenti di ps e di pg nei rigorosi casi stabiliti dalla legge e con le guarentigie rappresentate dal controllo della magistratura. In questo contesto va anche ricordato come la funzione del controllo del territorio non si intesta agli enti locali, neanche nel caso in cui il sindaco rivesta la qualità di autorità locale di ps”.
La circolare precisa infine che “richiamato anche il principio generale dell’indisponibilità delle funzioni pubbliche, deve escludersi del tutto ogni margine di praticabilità di soluzioni preordinate ad appaltare agli istituti di vigilanza compiti di controllo del territorio e delle persone, come sopra intesi. Muovendo da questa conclusione, può essere affrontato il tema delle iniziative da adottare nei confronti dell’impresa di vigilanza privata che abbia eventualmente erogato servizi di “controllo del territorio e di controllo delle persone” sulla base di un rapporto contrattuale stipulato con enti locali…(omissis)…salvo che non ricorrano gli estremi di diverse forme di illecito, da un punto di vista della condotta materiale, la prestazione di tali servizi costituisce violazione dell’art. 134 Tulps, sanzionata a titolo di contravvenzione a mente del successivo art. 140. Tale circostanza può consentire, in linea di principio e comunque previa una valutazione delle concrete situazioni di fatto rimessa all’esclusiva competenze delle autorità provinciali di ps, l’adozione sul piano amministrativo di provvedimenti dislocati lungo la gamma che va dall’incameramento della cauzione ex art. 137 Tulps alle misure contemplate dall’art. 10 del medesimo Testo unico”.
Traducendo dal burocratese (cosa non sempre facile…), sembra di potersi dedurre che il ministero dell’Interno voglia “tirare le redini” sull’affidamento da parte di enti locali agli istituti di vigilanza, di compiti che in concreto hanno a che vedere con il controllo del territorio e il controllo delle persone. Il problema è che, al solito, la questione viene sempre rovesciata in modo da far ricadere ogni responsabilità sul contraente più debole, in questo caso gli istituti di vigilanza, i quali a fronte del fatto che possono aver accettato determinati contratti in perfetta buona fede, perché a ciò indotti dal comportamento dei suddetti enti locali, rischiano di ritrovarsi depredati della cauzione depositata ai sensi dell’articolo 137 Tulps, oppure direttamente privati dell’autorizzazione di polizia per operare.
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