L’Associazione nazionale produttori armi e munizioni (Confindustria Anpam) comunica che, grazie al lavoro svolto congiuntamente alle altre associazioni europee e alle azioni a livello nazionale svolte in sinergia con le Federazioni di tiro sportivo del Coni, l’Ente nazionale per l’aviazione civile (Enac) ha pubblicato in data odierna il recepimento del Regolamento 185/2010 all’interno del Programma nazionale di sicurezza. Nel testo sono previste le modalità di imbarco in stiva dei bagagli contenenti munizioni sportive, che non appaiono diverse da quelle fino a ieri in vigore: “(…) Il trasporto delle munizioni nelle stive dell’aeromobile può essere consentito nel rispetto della normativa di cui alla legge 694 del 23/12/74 (…)”.
La legge richiamata, all’articolo 1, stabilisce che: “Il passeggero in partenza dal territorio nazionale con aeromobile nazionale o straniero adibito al servizio di pubblico trasporto, il quale porti con sé, sulla persona o nel bagaglio, armi o munizioni, ha l’obbligo di farne denunzia prima della accettazione da parte del vettore e di consegnarle all’ufficio di polizia di frontiera eroportuale, o, in mancanza, all’ufficio di polizia dell’aeroporto,anche se munito di porto d’armi o di licenza di esportazione.
L’ufficio di polizia di frontiera aeroportuale o l’ufficio di polizia dell’aeroporto provvede a far ispezionare le armi o le munizioni ed a consegnarle, d’intesa con il vettore, al comandante o ad altro membro dell’equipaggio da lui incaricato, che ne curano l’imbarco e la custodia nella stiva dell’aeromobile o in apposito contenitore.
Al termine del viaggio, il ritiro delle armi o delle munizioni,denunziate e consegnate ai sensi del precedente comma, deve essere richiesto dagli aventi diritto presso gli uffici di polizia predetti nello scalo nazionale di arrivo. Le armi o le munizioni sono trasportate negli stessi uffici a cura del vettore. Negli scali esteri, il ritiro delle armi o delle munizioni è soggetto all’osservanza delle disposizioni locali (…)”.
La decisione dell’Enac pone fine all’interpertazione restrittiva contenuta nel regolamento numero 185/2010 del 4 marzo 2010 adottato dalla commissione della Comunità europea, con cui venivano sancite nuove disposizioni per l’attuazione delle norme comuni sulla sicurezza dell’aviazione civile e che, all’allegato 5-B, inseriva il divieto di trasportare munizioni nel bagaglio di stiva, salvo deroghe degli Stati nazionali (https://www.armietiro.it/lrsquoeuropa-ldquoscaricardquo-le-munizioni).