“È chiaro cosa sia l’articolo 43: una vera e propria furbata, di cui si sono ormai accorti tutti e che va radicalmente corretta ovvero soppressa. A nostro avviso lo sa bene anche il Cncn, che è l’organizzazione dell’industria armiera italiana. Il quale tuttavia, nel commentare i documenti tecnici, fa finta di non capire, ovvero – e non ci sarebbe niente di male: a ciascuno la sua materia – non capisce davvero”. Lo fa sapere la Lipu-BirdLife Italia che diffonde anche un documento di analisi dell’articolo 43 della Comunitaria. “La procedura di infrazione europea 2006/2131 contesta al nostro Paese di aver tutelato poco gli uccelli selvatici e aver permesso troppa e cattiva caccia, anche sotto il profilo dell’uso eccessivo di deroghe. L’attuale articolo 43 della legge Comunitaria, almeno nelle intenzioni dichiarate, avrebbe dovuto rispondere alle contestazioni europee. Niente invece dice sulla richiesta di intervento che lo Stato dovrebbe effettuare sulle deroghe regionali. Niente sull’abuso che l’Italia ha finora fatto delle deroghe. Niente si prevede sulla tutela ulteriore che le zone di protezione speciale e gli habitat naturali richiederebbero, e altro ancora”.
“Molto grave è inoltre l’assenza dall’articolo 43 di uno degli elementi chiave delle richieste comunitarie: il divieto esplicito di caccia nei periodi di riproduzione e migrazione degli uccelli, che il testo sostituisce con la previsione di un’insignificante “tutela”, peraltro rimandandola alla facoltà delle regioni. E come se non bastasse, la ciliegina sulla torta della soppressione dei limiti del calendario venatorio nazionale (1° settembre – 31 gennaio)”.
Il Cncn (Comitato nazionale caccia e natura), in un comunicato, esprime soddisfazione per il fatto che “la Lipu ha abbandonato completamente la tesi della caccia no limits per fare un’analisi tecnico-giuridica dell’articolo”. “In generale Cncn ricorda che l’articolo 43 ha come scopo non di rispondere al problema delle contestazioni della commissione europea, ma di adeguare la legislazione italiana alla Direttiva Uccelli, ma non lo può fare con una disciplina di dettaglio perché la materia di caccia è di competenza regionale mentre lo Stato è competente sull’ambiente. Quindi lo Stato deve porre in essere le norme per far sì che le regioni rispettino i limiti di tutela, mentre alle regioni spetta il recepimento della direttiva in dettaglio. Ecco perché sembra che alcuni punti non siano recepiti, in realtà sono rimandati alle Regioni”. “Per quello che riguarda i limiti temporali”, sottolinea Cncn, “l’articolo 43, prevede che i termini di durata del prelievo venatorio per specie devono comunque garantire il rispetto della direttiva 79/409/Cee” escludendo così che possano essere cacciate specie in nidificazione, riproduzione o dipendenza.